Il conto giudiziale dell’economo va rettificato solo per le irregolarità sostanziali (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 18 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la regolarità delle spese anticipate dal fondo economale si valuta secondo un criterio sostanziale e non meramente formale. La circostanza che il rimborso della missione sia successivo e che l’autorizzazione intervenga in via tardiva integra un’irregolarità formale che, da sola, non giustifica l’addebito, dovendosi verificare se la spesa sia effettivamente utile e inerente alle finalità istituzionali dell’Ente. L’addebito resta invece giustificato in presenza di irregolarità sostanziali, quali l’assenza di documentazione dell’attività espletata, l’illeggibilità dei giustificativi o la mancanza di determinazione causale. Le spese sostenute per i manifesti di lutto, benché animate da spirito di solidarietà, non sono discaricabili quando non risultino connesse o strumentali al servizio d’istituto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto dell’esercizio 2011 depositato dall’economo di un’azienda sanitaria regionale. Con sentenza non definitiva/ordinanza n. 11/2020 la Sezione aveva dichiarato il conto parzialmente irregolare, ammettendo a discarico solo alcune partite e condannando l’agente contabile all’ammanco di € 1.834,89, oltre interessi dal 1° gennaio 2012. Il Collegio aveva disposto un supplemento istruttorio, rimettendo gli atti al magistrato relatore per l’esame delle partite genericamente indicate come “altri della stessa specie”.

La relazione finale del magistrato istruttore ha quantificato in € 1.694,39 le residue spese non discaricabili, concludendo per il parziale discarico. L’agente contabile ha chiesto il discarico integrale, deducendo l’utilità delle spese, l’imputabilità all’Ente del rimborso delle missioni e la non imputabilità del deterioramento degli scontrini. Il Pubblico Ministero si è conformato alle conclusioni del relatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide le conclusioni istruttorie e conferma il criterio di valutazione già espresso nella pronuncia non definitiva. Per le spese di missione, il principio dell’anticipazione economale esige che l’erogazione sia urgente e indifferibile: la refusione di spese già anticipate dal dipendente, e quindi l’autorizzazione tardiva, fa venir meno il presupposto dell’urgenza. A tale irregolarità formale deve però affiancarsi un vizio sostanziale perché l’addebito sia giustificato.

Applicando questo criterio, la Corte reputa discaricabili le spese per il cui acquisto risulti la coerenza tra bene richiesto e categoria merceologica dell’esercizio, anche a prescindere dalla forma della fattura. Analogo esito per l’acquisto di materiale informatico e per le piccole attrezzature, rientranti tra le categorie tipologiche ammesse dall’art. 3 del Regolamento economale. Restano invece non discaricabili i pagamenti privi di autorizzazione, non documentati o giustificati da scontrini illeggibili.

Quanto alle spese di rappresentanza, la Corte conferma l’irregolarità di quelle non riconducibili a finalità istituzionali dimostrate e delle spese per i manifesti funebri, estranee al servizio d’istituto. Sul punto il Collegio richiama il consolidato orientamento della Sezione (sentt. n. 39 e 24 del 2021; n. 39/2020; n. 14/2019) e delle Sezioni d’appello (Sez. I App. n. 148/2018; Sez. App. Sicilia n. 116/2017).

La Corte respinge l’eccezione sull’imputabilità del deterioramento dei giustificativi: l’obbligo di conservazione e custodia dei documenti contabili incombe sull’agente, che avrebbe dovuto adottare cautele adeguate o tecniche di riproduzione atte a preservarne l’intelligibilità. L’insieme dei rilievi evidenzia una complessiva condotta gestoria negligente. Il conto è quindi dichiarato parzialmente irregolare, con condanna alla restituzione di € 1.694,39 e interessi legali dal 1° gennaio 2012, con trasmissione degli atti al Procuratore regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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