Danno all’immagine da assenteismo fraudolento e criteri equitativi dopo la sentenza 61/2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 137 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno all’immagine da assenteismo fraudolento, la decadenza dall’azione erariale va valutata alla stregua della disciplina vigente al momento dell’esercizio dell’azione stessa, non a quello dei fatti. I termini procedimentali già previsti dall’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001, abrogati dalla Corte costituzionale n. 61/2020, non possono ritenersi decorsi quando la segnalazione della Procura della Repubblica e la conclusione del procedimento disciplinare siano intervenute dopo la pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale. Al termine di venti giorni per la denuncia alla Corte dei conti non è ricollegato alcun effetto decadenziale, avendo natura meramente acceleratoria. Venuti meno i parametri legali, il giudice contabile liquida equitativamente il pregiudizio, potendo assumere il criterio del duplum quale riferimento generale.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente del Comune di Alghero chiedendo la condanna al risarcimento del danno all’immagine in favore dell’Ente, quantificato in euro 10.000,00. La condotta contestata consisteva nell’aver attestato falsamente, con modalità fraudolente, la propria presenza in servizio in un arco temporale ricompreso tra maggio e settembre 2019.
Il procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile; il convenuto aveva già rifuso il danno patrimoniale e l’Amministrazione aveva irrogato il licenziamento disciplinare. Il convenuto eccepiva la decadenza dell’azione erariale per il mancato rispetto dei termini dell’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 e contestava la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’azione. Il collegio chiarisce che, ai fini della disciplina applicabile, rileva non la data dei fatti, ma quella dell’esercizio dell’azione di danno, secondo le sequenze procedimentali imposte dalla norma all’epoca vigente.
Nel merito dell’eccezione, la Corte osserva che nessuno dei termini in questione era venuto a scadenza. L’informativa della Procura della Repubblica era datata 5 giugno 2020 e il procedimento disciplinare si era concluso il 26 aprile 2021, dunque dopo l’intervento demolitorio della Corte costituzionale n. 61/2020. Il tessuto normativo invocato dal convenuto non era più in vigore né alla data del licenziamento né a quella dell’azione.
Quanto al termine di venti giorni per la denuncia e la segnalazione alla Procura contabile, unico sopravvissuto alla pronuncia di incostituzionalità, la Corte ne esclude qualsiasi effetto decadenziale. Esso ha natura meramente acceleratoria e la sua violazione non può essere addebitata all’inerzia della Procura erariale, dipendendo da fattori esterni. Il collegio richiama sul punto Corte dei conti, Sez. II App. n. 339/2022.
Superata l’eccezione, la Corte ritiene la domanda fondata nei limiti del quantum. La Corte costituzionale n. 61/2020 ha lasciato sopravvivere l’autonoma fattispecie di danno all’immagine da assenza fraudolenta, rimettendo al giudice contabile l’individuazione dei parametri equitativi. La lesione si sostanzia in qualsiasi conseguenza pregiudizievole che, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, leda immagine e autorevolezza della pubblica amministrazione, come affermato da Corte dei conti, Sez. II App. n. 124/2024 e da Corte dei conti, Sez. Sardegna n. 46/2024.
Valutata la gravità della condotta dolosa, ma considerata la limitata diffusione mediatica in ambito locale e la contenuta portata temporale dell’accertamento, il collegio ritiene equo applicare il criterio del duplum di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, quale parametro di riferimento generale. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento di euro 2.399,94, pari al doppio del danno patrimoniale già risarcito, oltre interessi legali, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.