Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese per soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 176 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è una fattispecie di estinzione del processo che, pur non essendo espressamente disciplinata nel codice della giustizia contabile, trova piena applicazione nei giudizi davanti alla Corte dei conti quando, dopo la proposizione della domanda, un fatto nuovo — ritualmente acquisito o concordemente ammesso — determini l’integrale soddisfazione del diritto azionato. Quando l’INPS provvede in autotutela alla riliquidazione della pensione e al pagamento dei ratei arretrati nel corso del giudizio, ritenuti satisfattivi dalla parte ricorrente, il giudice dichiara l’estinzione del processo. L’Istituto previdenziale, che abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa solo dopo la notifica del ricorso, è condannato al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale, permanendo la regola di gratuità del giudizio pensionistico ex art. 10 legge n. 533/1973.
Il Fatto
La ricorrente, già assistente amministrativo di un istituto scolastico statale, collocata in pensione part-time dal 01/09/2016 e full time dal 01/09/2017, chiedeva all’INPS l’applicazione alla propria posizione pensionistica del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del medesimo contratto collettivo. L’Ufficio scolastico provinciale aveva già trasmesso all’INPS, con nota prot. 2902 del 06/02/2023, il prospetto dati per la riliquidazione, ma l’Istituto non vi aveva dato seguito né alla domanda amministrativa del 28/04/2023, né ai successivi solleciti via PEC del 2024. La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione della pensione, il pagamento degli arretrati e la condanna dell’INPS al pagamento di interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile, in composizione monocratica, ha rilevato che l’INPS, nel corso del giudizio, aveva provveduto in via amministrativa a riliquidare la pensione della ricorrente con determina del 01/04/2026 e a pagare la pensione riliquidata e le differenze sui ratei arretrati nella rata di giugno 2026. La ricorrente, nelle proprie note di udienza, aveva dichiarato di non avere nulla da osservare sulla riliquidazione effettuata, essendo la stessa pienamente satisfattiva della pretesa azionata.
La Corte ha ricordato che la cessazione della materia del contendere, pur essendo espressamente prevista solo per la giustizia tributaria (art. 95 D.lgs. n. 175/2024) e amministrativa (art. 34 D.lgs. n. 104/2010), ha trovato piena applicazione anche nei giudizi di propria giurisdizione, configurandosi come fattispecie di estinzione del processo diversa dalla rinunzia. Essa ricorre quando il fatto nuovo che determina l’integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e risulti ritualmente acquisito o concordemente ammesso dalle parti, come nel caso di specie.
Quanto alle spese di lite, la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale: la riliquidazione e il pagamento degli arretrati sono avvenuti solo dopo la notifica del ricorso e il ritardo è imputabile all’INPS, che aveva ricevuto la nota dell’Ufficio scolastico provinciale già nel febbraio 2023 e la domanda amministrativa nell’aprile 2023. L’Istituto è stato pertanto condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 839,50 oltre IVA e CPA se dovuti, mentre nulla è stato disposto per le spese di giustizia in applicazione del principio di gratuità del giudizio pensionistico.
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Nota della Redazione
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