Interessi legali su pensione privilegiata: giudicato sul punto per omessa impugnazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 354 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., integralmente recepito dall’art. 167 c.g.c., il giudice che pronuncia condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro deve determinare gli interessi in misura legale; a tale fattispecie la Corte costituzionale ha equiparato i crediti per prestazioni previdenziali. In ipotesi di omessa pronuncia sugli accessori del credito da parte della sentenza di primo grado, il creditore che non impugni quel capo — né in via principale né con appello incidentale — non può riproporre la domanda sugli interessi legali in un autonomo giudizio: sulla parte non gravata si forma giudicato, che ne preclude l’esame. La domanda è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese per la natura meramente processuale della pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto da questa Corte, con sentenza n. 885/2021, il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di VI categoria, Tab. A, con decorrenza individuata al 15/4/1984. In accoglimento del gravame del Ministero della Difesa, la II Sezione di Appello, con sentenza n. 522/2022 divenuta giudicato, aveva rideterminato la decorrenza al 1/9/1991. In esecuzione, il Ministero aveva corrisposto gli importi perequati ai sensi dell’art. 21 legge n. 730/1983 e dell’art. 24 legge n. 41/1986, senza riconoscere gli interessi legali sui singoli ratei.
Il ricorrente ha quindi adito nuovamente questa Corte per ottenere il riconoscimento degli interessi legali sui ratei di pensione privilegiata. Il Ministero ha eccepito il giudicato, rilevando che l’odierno ricorrente non aveva impugnato, neppure in via incidentale, il mancato riconoscimento degli interessi da parte della sentenza di prime cure. L’INPS ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva e, in via preliminare, la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., recepito dall’art. 167 c.g.c., che impone al giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro, di determinare gli interessi in misura legale. A tale fattispecie la Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 12 aprile 1991, ha equiparato i crediti per prestazioni previdenziali.
Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di omessa pronuncia sugli accessori del credito da parte della sentenza di prime cure, il giudice può statuire sugli interessi legali anche in grado di appello, sempre che non si sia formato un giudicato sul punto (Cass. n. 1322/1997). La Suprema Corte ha però chiarito che, ove il primo giudice abbia respinto il capo di domanda sugli accessori del credito previdenziale — ipotesi cui è da equiparare la mancanza di pronuncia — la mancata impugnazione di tale statuizione da parte del creditore preclude al giudice di secondo grado l’attribuzione d’ufficio della rivalutazione (Cass. nn. 12444/1993; 3330/1999; 3532/1998).
Nel caso in esame, l’appello avverso la sentenza n. 885/2021 era stato interposto dal Ministero della Difesa, che aveva contestato l’individuazione del dies a quo della provvidenza. L’appellato, oggi ricorrente, non ha però dedotto alcunché sulla statuizione in punto di interessi legali, non gravando la prima sentenza né in via principale né con appello incidentale.
Ne consegue che la domanda relativa agli interessi, proposta ex novo in questa sede, incontra il limite del giudicato formatosi sul punto per omessa impugnazione della sentenza di prime cure. L’eccezione di giudicato del Ministero è pertanto condivisibile e la domanda va dichiarata inammissibile. Attesa la natura meramente processuale della pronuncia, le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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