Esclusione per omessa indicazione costi manodopera e colpa grave dei commissari (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 6 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica integra una violazione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, norma imperativa che impone l’esclusione dell’operatore e non consente il ricorso al soccorso istruttorio. I componenti della commissione di gara che, invece di escludere l’offerente, ne avallino la ricostruzione dell’offerta economica attraverso i dati dell’offerta tecnica rispondono a titolo di colpa grave del danno patrimoniale derivante dall’annullamento dell’aggiudicazione. Il nesso eziologico sussiste anche quando la decisione di costituirsi in giudizio sia stata assunta dall’organo di vertice, poiché la condotta illegittima dei commissari costituisce l’antecedente necessario del pregiudizio.

Il Fatto

Il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari di Nuoro indiceva nel 2018 una gara per l’affidamento quinquennale dei servizi di supporto alla gestione delle proprie attività. La dirigente nominata responsabile unico del procedimento, che presiedeva anche la commissione, disponeva l’indizione della gara con procedura ristretta e assegnava la valutazione delle offerte a due commissari esterni.

Dopo l’aggiudicazione a favore della società già affidataria, il raggruppamento secondo classificato ricorreva al TAR Sardegna, che annullava l’aggiudicazione per la mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica; la decisione era confermata dal Consiglio di Stato. La Procura regionale contestava ai tre componenti della commissione, a titolo di colpa grave, il danno patrimoniale per i compensi al legale esterno, le spese legali rifuse alla controparte vittoriosa e, per i soli commissari esterni, il danno da disservizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ritiene innanzitutto inammissibile, perché irrilevante e non decisiva, l’istanza di prova testimoniale formulata dalla difesa, poiché il materiale documentale consente una ricostruzione compiuta della vicenda.

Nel merito, la Corte conferma la tesi accusatoria sulla prima posta di danno. I convenuti hanno violato l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 60, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 56/2017: la disposizione, chiara e univoca, impone l’esclusione dell’operatore che ometta di indicare i costi della manodopera, elemento essenziale dell’offerta, e preclude il soccorso istruttorio. La commissione, invece di escludere immediatamente la società, ha demandato al RUP una personale ricostruzione dell’offerta economica attraverso i dati di quella tecnica, con impropria commistione tra segmenti valutativi distinti.

La Corte condivide le censure del giudice amministrativo e respinge l’esimente dell’urgenza, osservando che, se i convenuti avessero escluso l’offerente inadempiente, l’appalto sarebbe stato aggiudicato al raggruppamento e sarebbe andato subito in esecuzione.

Quanto al requisito soggettivo, i giudici aderiscono alla concezione normativa della colpa e valorizzano tre argomenti convergenti: l’ignorantia legis non excusat, applicabile in assenza di situazioni eccezionali; la violazione dei canoni di diligenza, perizia e prudenza; la qualificazione professionale dei convenuti, esperti nel settore degli appalti. Le obiezioni difensive sull’incertezza esegetica della norma sono disattese, poiché la disposizione era in vigore da oltre un anno, il raggruppamento secondo classificato l’aveva rispettata e i convenuti avrebbero potuto richiedere un parere legale.

Il nesso eziologico sussiste: era prevedibile che la condotta illegittima determinasse la reazione del secondo classificato, con oneri certi a carico dell’Ente. La scelta dell’organo di vertice di costituirsi in giudizio, prudenzialmente limitata al primo grado, non costituisce evento sopravvenuto eccezionale idoneo a interrompere il nesso. La Corte condanna pertanto i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale, respingendo invece la domanda relativa al danno da disservizio per difetto di prova dello sviamento della funzione pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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