Imposta di soggiorno, giurisdizione tributaria per i versamenti dal 2020 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 77 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’introduzione dell’art. 4, comma 1 ter, del d.lgs. n. 23/2011 ad opera dell’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile d’imposta del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, secondo lo schema dell’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. Tale qualificazione fa venir meno il maneggio di denaro pubblico e il connesso obbligo di resa del conto giudiziale, che costituivano il fondamento della figura dell’agente contabile. Ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, a favore del giudice tributario, per le controversie relative all’omesso versamento dell’imposta riferite a fatti successivi al 19 maggio 2020. Il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui all’art. 13 c.g.c., non opera quando la domanda sia proposta dopo l’entrata in vigore delle norme modificative.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio conveniva in giudizio il gestore di una struttura ricettiva romana e la società che la gestisce, chiedendone la condanna solidale al riversamento di oltre 57.000 euro a titolo di contributo di soggiorno non versato al Comune, per il periodo dal quarto trimestre 2013 al quarto trimestre 2020, con esclusione dell’anno 2019.

La Sezione territoriale, con sentenza n. 123/2024, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario. Proponeva appello il Procuratore regionale, sostenendo la perdurante natura di agente contabile del gestore e chiedendo, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 5 quinquies del d.l. n. 146/2021. Si costituivano gli appellati e interveniva il Comune, aderendo al gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. Richiamato l’art. 190, comma 2, c.g.c., si osserva che i motivi non vanno intesi formalisticamente, né debbono rivestire forme sacramentali: il Requirente ha ricostruito la vicenda e articolato quattro motivi, delimitando il quantum appellatum e illustrando le ragioni di doglianza.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 istituisce l’imposta di soggiorno; per Roma Capitale l’art. 14, comma 16, lett. e), del d.l. n. 78/2010. Le Sezioni Riunite n. 22/2016/QM e le Sezioni Unite n. 19654/2018 avevano fondato la giurisdizione contabile sulla figura dell’agente contabile, in un contesto di silenzio della norma primaria.

Con l’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020 il gestore diviene responsabile del pagamento, con diritto di rivalsa. L’obbligazione solidale dipendente partecipa della stessa natura tributaria di quella del soggetto passivo: la responsabilità dell’albergatore non è più limitata alle somme riscosse, ma è calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento.

La Sezioni Unite n. 1527 del 23 gennaio 2026, per fattispecie analoga, ha escluso la giurisdizione contabile: la novella ha modificato i compiti del gestore, facendo venir meno quel silenzio normativo colmato con la figura dell’agente contabile e sterilizzando il dato del maneggio di denaro pubblico. L’efficacia retroattiva assegnata dall’art. 5 quinquies del d.l. n. 146/2021 costituisce indice della volontà di mutamento di paradigma.

Quanto alla perpetuatio iurisdictionis, il Collegio rileva che il giudizio è stato instaurato nel 2023, dopo l’entrata in vigore di entrambe le norme: il principio, ribadito da Cass. Sez. Un. n. 22963/2025, non è dunque invocabile. Non fondata è altresì la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 quinquies: la norma interpretativa si salda in precetto unitario con la disposizione interpretata, e il legislatore può precisarne il significato anche in assenza di contrasti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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