Accertamento della dipendenza da causa di servizio e interesse del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 2 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale militare ancora in servizio ha interesse attuale e concreto all’accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, quale presupposto necessario del futuro trattamento pensionistico di privilegio, sussistendo la giurisdizione del giudice contabile. È pertanto ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui l’interessato impugni il diniego di riconoscimento della dipendenza oppostogli in sede amministrativa e ne domandi il positivo accertamento in funzione della pensione privilegiata, anche quando non abbia presentato domanda amministrativa di pensione. Il provvedimento espresso di diniego della dipendenza fa stato anche ai fini del trattamento pensionistico di privilegio e costituisce accertamento definitivo. Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è atto endoprocedimentale e non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo dell’Aeronautica in servizio, ha chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità e la concessione dell’equo indennizzo. Il Ministero della Difesa, aderendo al parere del Comitato di Verifica, ha negato la dipendenza dal servizio con decreto del 9 giugno 2022.
Il militare ha impugnato il provvedimento limitatamente alla parte che esclude la dipendenza da causa di servizio, domandando l’accertamento di tale presupposto ai fini del futuro trattamento pensionistico di privilegio, con richiesta di consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del gravame per l’assenza di domanda di pensione; l’INPS ha eccepito la carenza di interesse attuale e la mancanza di previa domanda amministrativa. La Sezione ha sospeso il giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Riunite su questione di massima e ha poi fissato l’udienza del 29 novembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda amministrativa aveva chiesto contestualmente il riconoscimento della dipendenza e l’equo indennizzo; il provvedimento impugnato è stato letto come atto conclusivo di due distinti procedimenti, avendo respinto l’istanza di indennizzo proprio perché non riconosceva la dipendenza dal servizio. Sussiste quindi la giurisdizione del giudice delle pensioni, in linea con i principi affermati dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 e dalle Sezioni Unite n. 1306 del 19 gennaio 2017: non si può negare al personale in servizio la tutela volta all’accertamento del presupposto per far valere successivamente il diritto a pensione privilegiata.
La Corte richiama la prevalente giurisprudenza di appello contabile, secondo cui, dopo le modifiche introdotte dal d.P.R. n. 461/2001 e l’unicità del provvedimento amministrativo di accertamento della dipendenza, la giurisdizione sussiste ogni volta che il ricorrente chieda l’accertamento ai fini pensionistici, anche quando la dipendenza sia stata domandata unitamente all’equo indennizzo (cfr. Sezione 1^ centrale d’appello n. 171 del 18 febbraio 2015).
Quanto all’ammissibilità, la Corte si conforma al principio di diritto delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, emessa sulla questione di massima deferita dal Presidente. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 174/2016, le Sezioni Riunite assicurano l’uniforme interpretazione delle norme. È dunque ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego della dipendenza, domandi l’accertamento in funzione del futuro trattamento di privilegio senza aver presentato domanda di pensione. Il provvedimento di diniego fa stato anche ai fini pensionistici e costituisce accertamento definitivo.
Il Collegio esclude poi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiesta dal Ministero della Difesa: il parere del Comitato di Verifica è atto endoprocedimentale. Le questioni preliminari sono così definite e il merito è rimesso a separata ordinanza, con riserva sulle spese.
Nota della Redazione
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