Assenteismo e danno all’immagine: condanna contabile per falsa attestazione in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 31 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione della presenza in servizio e l’uso indebito di beni dell’amministrazione per fini privati integrano responsabilità amministrativa per dolo, con obbligo di risarcimento del danno patrimoniale pari alle somme indebitamente percepite. L’art. 55 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 configura, oltre al danno patrimoniale, una fattispecie tipizzata di danno all’immagine, che ricorre nell'”an” ogni volta siano accertati i comportamenti illeciti del comma 1. Il danno all’immagine, quale danno evento, riceve protezione automatica dall’ordinamento ove comprovato, ed è liquidabile in via equitativa secondo i criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza contabile. La mancata costituzione del convenuto, che non contesti i fatti, esonera il giudice dal controllo probatorio e consente di ritenerli sussistenti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una richiesta di rinvio a giudizio trasmessa nel 2017 all’Ufficio requirente, dalla quale emergevano condotte illecite di dipendenti di una società in house della Regione e di un ente pubblico. Per quanto di interesse, una lavoratrice con mansioni amministrative, nel corso del 2013, aveva utilizzato indebitamente autovetture e utenze telefoniche di servizio per fini privati e aveva falsamente attestato in più occasioni la propria presenza sul luogo di lavoro.

La Procura Regionale, dopo approfondimenti istruttori delegati alla Guardia di Finanza e un invito a dedurre rimasto senza esito, ha citato in giudizio la convenuta per il danno patrimoniale di euro 725,92 e per il danno all’immagine liquidato in via equitativa in euro 1.000,00, per complessivi euro 1.725,92. La convenuta non si è costituita.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione e la mancata costituzione, dichiara la contumacia della convenuta ai sensi degli artt. 171, comma 3, e 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art. 93 del Codice della giustizia contabile. La domanda risarcitoria è ritenuta fondata e meritevole di integrale accoglimento.

Il Collegio valorizza il contegno processuale inerte della convenuta richiamando l’orientamento della Corte di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 7074 del 2006): l’art. 167, comma 1, cod. proc. civ. costruisce la non contestazione come comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio. Il giudice deve astenersi dal controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente, perché il contegno passivo espunge il fatto dagli accertamenti richiesti. Diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente più garantita di quella del convenuto costituito.

Nel merito, i fatti illeciti risultano provati dalle concordanti risultanze investigative, con espresso rinvio alle attività di osservazione e controllo acquisite nel procedimento penale. Quanto al referente normativo, la Sezione applica l’art. 55 quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 d.lgs. n. 150/2009, che obbliga il dipendente a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione, nonché il danno all’immagine. La norma esprime la ratio di sanzionare condotte fraudolente che minano la funzionalità e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Accertato il danno patrimoniale nelle tre poste rivendicate, la Sezione riconosce anche il danno all’immagine, quale fattispecie tipizzata che ricorre nell'”an” in presenza dei comportamenti del comma 1. Richiamata la Decisione delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003, che colloca il danno all’immagine nella categoria del danno evento, e ammessa la prova per presunzioni (Cass. Sez. Un. n. 6572 del 2006, Cass. civ. Sez. III n. 13546 del 2006), il Collegio ritiene integrata la lesione alla reputazione dell’ente, struttura di notevole visibilità sul territorio, anche per il clamore mediatico dei fatti.

La convenuta è pertanto condannata al pagamento di euro 1.725,92, oltre rivalutazione monetaria dal 30.10.2013 e interessi legali, con spese di giustizia a carico della soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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