Tangente e danno erariale: prova del pregiudizio e utilità sottratta alla P.A. (Corte dei Conti Sez. III App. n. 258 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La percezione di somme da parte del pubblico dipendente infedele rileva quale danno da tangente solo quando si traduce in un pregiudizio autonomamente provato per l’amministrazione, sotto forma di maggior costo o di minore entrata. L’accertamento del fatto e della sua illiceità penale, cristallizzato in sentenza irrevocabile, non dispensa il giudice contabile dalla prova del pregiudizio economico. Il danno erariale è risarcibile nella misura dell‘utilità sottratta alla Pubblica Amministrazione, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un funzionario dell’Agenzia delle Dogane per il pagamento di un danno erariale complessivo, articolato in una voce da tangente e in un pregiudizio da disservizio. Il giudice penale aveva accertato, con sentenza passata in giudicato, che il dipendente, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, aveva indotto i proprietari di autovetture immatricolate all’estero e sequestrate a corrispondergli somme in contanti, non dovute e prive di ricevuta, per accelerare la restituzione dei veicoli.

La Sezione territoriale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo solo il minor introito da sanzioni definite in via agevolata e il danno da disservizio, ed escludendo la voce da utilità percepita. La Procura appellava, dolendosi della mancata condanna per la somma incassata in contanti dal funzionario.

La Motivazione della Corte

Il gravame investe un unico capo: la posta di danno da tangente non riconosciuta in primo grado, pari alle somme percepite dai privati e accertate dal giudice penale con riferimento alle fattispecie di svincolo del sequestro del veicolo, senza che l’amministrazione abbia incamerato alcun versamento a titolo di dazi e di sanzione amministrativa maggiorata.

La Sezione ricostruisce il quadro normativo in materia di illecita importazione di veicoli: la legge n. 1163/1957, che ratifica la Convenzione di New York, gli artt. 216 e 292 del T.U.L.D., la confisca ex art. 301 T.U.L.D., la definizione agevolata della sanzione pecuniaria con pagamento di un quarto entro sessanta giorni dalla contestazione. Il funzionario, in più episodi, ometteva di notificare gli atti di contestazione o ne rilasciava copie prive dell’avvertimento sul pagamento ridotto, incassando la differenza.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la ricezione di somme da parte del dipendente infedele rileva quale danno da tangente solo allorché si traduca in un maggior costo o in una minore entrata per l’amministrazione. Nel caso concreto la prova è raggiunta sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, della sentenza penale di condanna e della confessione resa dall’appellato, con contestuale rinuncia ai motivi di appello nel merito. La rinuncia e l’ammissione confermano che il fatto è stato commesso e che su di esso vi è accertamento non più opinabile.

La Sezione respinge le eccezioni difensive: il criterio di stima del valore dei veicoli, basato sulle riviste specializzate di settore, è stato ritenuto congruo; le somme versate non arrecano pregiudizio ai soli privati, poiché le condotte illecite hanno determinato una dimidiata entrata erariale, nella quale dovevano confluire dazi e sanzioni. Il comportamento del funzionario è connotato da dolo e da abuso della qualità e dei poteri.

Pertanto, ferma la condanna di primo grado per i capi non impugnati, l’appello è accolto e l’appellato è condannato al risarcimento del danno, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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