Partecipazione comunale a CER compatibile con art 5 TUSP ma richiede monitoraggio (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 assegna alla Corte dei conti un controllo preventivo e a termini ristretti sulla costituzione di società e sull’acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, volto a verificarne la conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica. La funzione innovativa propria delle comunità energetiche rinnovabili non introduce deroghe alla disciplina societaria pubblica: la scelta dell’ente che vi aderisce deve essere sorretta da una motivazione analitica che espliciti la funzionalità della soluzione rispetto alle finalità istituzionali e il confronto con le alternative gestionali. Lo scrutinio contabile è pieno ma non attinge il merito amministrativo: ne verifica la ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi perseguiti. Ove non si ravvisino elementi ostativi, la Corte può raccomandare all’ente un monitoraggio costante, non essendo ancora consolidati i presupposti economico-finanziari prospettici dell’operazione.

Il Fatto

Il Comune ha deliberato di associarsi a una società cooperativa benefit, acquisendo una quota sociale del valore di 25 euro. La società opera come aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche rinnovabili in ambito locale ed è stata individuata mediante avviso pubblico per manifestazioni di interesse, preceduto da una delibera di indirizzo della Giunta.

La delibera consiliare, corredata dalla relazione sulle motivazioni analitiche ex art. 5 del TUSP, è stata trasmessa alla Sezione di controllo per il parere previsto dal comma 3. All’esito di una prima disamina, la Sezione ha richiesto integrazioni istruttorie, tenendo un incontro in contraddittorio e acquisendo la successiva nota con la documentazione contabile e previsionale della società partecipanda.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che qualifica il controllo come attività di carattere peculiare, di stretta interpretazione perché il legislatore ne fissa tempi, parametri ed esiti. Lo scrutinio è pieno ma non si estende all’area del merito: verifica la ragionevolezza dei mezzi rispetto agli obiettivi, su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità.

Sul piano dei vincoli tipologici e finalistici, la Corte richiama l’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e l’art. 4, comma 7, del TUSP, che ammette le partecipazioni in società aventi per oggetto prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. La società, costituita in forma di cooperativa benefit a responsabilità limitata, rientra tra le tipologie ammesse. La normativa sulle CER non deroga al TUSP, ma lo sviluppo di una comunità energetica ricade nelle finalità di servizio pubblico degli enti locali: non si ravvisano ragioni ostative.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte distingue l’accezione oggettiva, relativa alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, da quella soggettiva, riferita alla situazione dell’ente. Il piano previsionale espone un flusso di cassa operativo positivo solo dal 2026; il bilancio 2023 si è chiuso in perdita e il responsabile finanziario ha segnalato l’esigua operatività della società, suggerendo il monitoraggio dell’andamento aziendale. La ricaduta patrimoniale è però limitata alla quota di 25 euro, con copertura da avanzo libero.

Quanto alla convenienza economica, l’ente ha rappresentato l’impossibilità di una gestione diretta, per l’insufficienza della dotazione organica e delle competenze tecniche, stimando in circa 90.000 euro la spesa necessaria per gestire in proprio la comunità. L’ingresso in una CER promossa da un aggregatore specializzato è stato reputato più efficiente ed economico rispetto alle alternative.

La Corte conclude che, allo stato, dall’operazione non emergono elementi pregiudizievoli, ma raccomanda un attento monitoraggio, poiché le stime sono previsionali e il ruolo dell’ente pubblico costituisce elemento di garanzia della stabilità della comunità energetica nel lungo periodo. Il parere è dunque favorevole, con raccomandazione finale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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