Decadenza dai contributi agricoli per misura di prevenzione e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 28 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La carenza ab origine dei presupposti soggettivi per l’accesso ai contributi pubblici in agricoltura configura uno sviamento funzionale delle risorse dal fine pubblico programmato e fonda la giurisdizione contabile. Tra l’amministrazione erogatrice e il percettore si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale, poiché il beneficiario diventa compartecipe del programma pubblico di intervento. La percezione di contributi in assenza dei requisiti soggettivi, per effetto di una misura di prevenzione definitiva che preclude l’accesso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 159/2011, costituisce di per sé spesa dannosa, in quanto pagamento di somme sine titulo. L’occultamento doloso della circostanza impeditiva, mediante silenzio reticente sulla doverosa comunicazione, integra la condotta fraudolenta e rende ardua l’individuazione del pregiudizio. Il danno erariale coincide con l’intero importo degli aiuti illegittimamente percepiti.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di un’azienda agricola, esercente allevamento di ovini e caprini, chiedendo la condanna al pagamento in favore dell’ARGEA della somma di euro 542,98, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa traeva origine da una notizia di danno erariale comunicata dalla Guardia di Finanza, che aveva accertato l’illegittima percezione di contributi a valere sui fondi FEAGA e FEASR.
Dalle investigazioni era emerso che il convenuto, dal 6 maggio 2014, era destinatario di una sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni, divenuta irrevocabile il 23 giugno 2014. Ciò nonostante aveva ottenuto il pagamento della somma indicata sulla domanda di contribuzione presentata il 3 luglio 2015 per la campagna 2015, Misura 13, omettendo di comunicare la misura. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio rileva la ritualità e tempestività della notificazione dell’atto di citazione e del decreto di fissazione d’udienza. Non ricorrendo un vizio che importi nullità, non è necessaria la rinnovazione prevista dall’art. 93, comma 1, c.g.c., e va dichiarata la contumacia del convenuto.
Nel merito, la Corte ricostruisce il rapporto tra amministrazione e percettore come collegamento funzionale configurante rapporto di servizio, scomponibile in due moduli: l’accertamento dei requisiti di accesso alle risorse e l’impiego delle stesse per il perseguimento dell’interesse pubblico. La contestazione si colloca nel primo modulo, dove la violazione delle regole sui requisiti, mediante dichiarazioni non veritiere, costituisce fonte di danno erariale perché sottrae il finanziamento ad altri soggetti.
Richiamata la giurisprudenza contabile condivisa — tra cui Corte dei conti Sez. Sicilia n. 10/2022, Sez. Sardegna n. 153/2022 e Sez. Sardegna n. 266/2021 — il Collegio afferma che la carenza ab origine dei presupposti soggettivi determina uno sviamento funzionale delle contribuzioni e fonda la giurisdizione contabile. L’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 vieta ai destinatari di misure di prevenzione definitive di ottenere contributi e ne prevede la decadenza di diritto dalle erogazioni già concesse.
La Corte ritiene comprovata la consapevolezza del convenuto, desunta dall’autocertificazione contenuta nella modulistica, con cui il richiedente dichiarava di conoscere le norme che disciplinano l’ammissibilità degli aiuti. La condotta integra un occultamento doloso, inteso come silenzio reticente sulla doverosa rappresentazione di elementi idonei a fornire una corretta rappresentazione della realtà, che ha tratto in inganno l’amministrazione e reso ardua l’individuazione del pregiudizio.
Accolta la domanda, il danno è liquidato in euro 542,98, pari agli aiuti illecitamente percepiti, con condanna in favore dell’ARGEA quale amministrazione danneggiata, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dai singoli pagamenti e interessi legali dalla pubblicazione. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. e sono liquidate in euro 157,02.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.