Prova indiziaria insufficiente e assenza di danno da uso privato del mezzo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 35 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la prova della condotta dolosa può essere fornita anche mediante prova indiziaria, purché gli indizi presentino congiuntamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza e il loro esame, prima isolato e poi globale, consenta di dissolvere l’ambiguità del quadro. Le trascrizioni di intercettazioni lacunose, oscure e scarsamente probanti e le fotografie che ritraggono il convenuto a piedi non integrano un compendio indiziario idoneo a fondare la responsabilità. La responsabilità amministrativa non può configurarsi in assenza di prove concrete. Il canone di locazione giornaliero del veicolo di servizio, dovuto contrattualmente a prescindere dall’utilizzo del mezzo, non integra di per sé un danno all’erario; in assenza di condotte censurabili è insussistente anche il danno all’immagine.

Il Fatto

Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio il dirigente responsabile dei Servizi Generali di una società in house della Regione, chiedendone la condanna al risarcimento di complessivi euro 1.445,47 in favore della società. La pretesa si fondava su tre episodi di indebito utilizzo di autovetture di servizio per finalità private, in coincidenza con la campagna elettorale per le elezioni comunali, e su un periodo di assenza ingiustificata dal servizio quantificato in un giorno e venti ore, con falsa attestazione della presenza.

La Procura aveva articolato il danno in tre componenti: il costo del canone di locazione e del carburante per l’uso privato dei mezzi (euro 61,049), le retribuzioni indebitamente corrisposte per l’assenza (euro 384,42) e il danno all’immagine liquidato equitativamente in euro 1.000,00. Il convenuto si è costituito chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale per i medesimi fatti e, nel merito, il rigetto della domanda, contestando l’idoneità probatoria della documentazione prodotta dall’attore.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto la richiesta di sospensione necessaria. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del codice della giustizia contabile, la sospensione presuppone che la previa definizione di altra controversia costituisca antecedente necessario dal quale dipenda la decisione della causa. Richiamando le SS.RR. n. 1/2017, n. 6/2018 e n. 9/2018 e Cass. SS.UU. n. 1768 del 2011, il Collegio afferma il principio della reciproca indipendenza dell’azione penale e dell’azione di responsabilità amministrativa: il giudizio penale, anche se relativo agli stessi fatti, non è pregiudiziale in senso tecnico.

Nel merito, la Corte richiama la Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, sent. n. 357/2023, che ha ricostruito la struttura del ragionamento indiziario: l’indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica fondata su regole di esperienza affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto. La valutazione si articola in due momenti, l’accertamento isolato di gravità e precisione di ciascun indizio e l’esame globale e unitario del quadro, secondo il brocardo quae singula non probant, simul unita probant.

Applicando tale schema, il Collegio rileva che la ricostruzione della Procura si fonda su tre soli gruppi di elementi: le trascrizioni di alcune intercettazioni, tre fotografie e i fogli di presenza con i prospetti degli emolumenti. Le intercettazioni sono lacunose, in più passaggi oscure o incomprensibili e comunque scarsamente probanti. Quanto alle fotografie, esse corredano rapporti dei Carabinieri relativi ad altri indagati e ritraggono il convenuto mentre cammina nei pressi di un’auto, senza che i militari possano affermare con certezza che egli vi sia arrivato.

Manca dunque la necessaria coesistenza di gravità, precisione e concordanza degli indizi, e il corredo probatorio non è sufficiente a dimostrare la condotta dolosa contestata. La Corte ribadisce che non può configurarsi responsabilità amministrativa in assenza di prove concrete, richiamando la Sez. giurisdizionale Campania, sent. n. 436/2023. Sul piano del danno, con specifico riguardo al canone di locazione giornaliero del veicolo, il Collegio esclude la configurabilità di alcun danno all’erario, poiché quel canone era dovuto contrattualmente a prescindere dall’utilizzo del mezzo (Sez. giurisdizionale Sardegna, sent. n. 30 del 2024). Insussistente è anche il danno all’immagine, in assenza di condotte censurabili.

Il convenuto è pertanto assolto dalla domanda attorea. La Corte liquida gli onorari a carico della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice della giustizia contabile, in euro 500 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, nulla disponendo per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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