Contraddittorio con l’INPS nelle pensioni privilegiate dei militari cessati dopo il 2010 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 51 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie pensionistiche riguardanti il personale militare cessato dal servizio in data successiva al 1.1.2010, l’ente competente alla gestione e liquidazione del trattamento previdenziale di favore è l’INPS, che deve essere evocato in giudizio. Il giudice, ove il contraddittorio non sia stato integrato, deve disporne l’integrazione d’ufficio. La sentenza emessa senza la partecipazione dell’ente previdenziale è viziata per violazione delle norme sul contraddittorio e va rimessa al primo giudice a norma dell’art. 199, secondo comma, lett. b), c.g.c. Le eccezioni processuali già esaminate e respinte con sentenza non definitiva, non impugnata né riservata in appello, sono coperte da giudicato interno e non sono riesaminabili.
Il Fatto
Un ufficiale della Marina Militare chiedeva l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, sostenendo che la patologia tumorale alla tiroide, insorta nel corso della carriera, fosse riconducibile alle condizioni di servizio. Deduceva di avere svolto per pluriennali periodi attività con esposizione a onde elettromagnetiche, radiofrequenze e altri agenti potenzialmente nocivi, con incidenza concausale determinante sull’insorgenza della neoplasia.
Il Ministero della difesa, costituitosi in primo grado, sollevava eccezioni di inammissibilità per difetto di previa domanda amministrativa e carenza di interesse ad agire, respinte con sentenza non definitiva. All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, la Sezione territoriale accoglieva il ricorso, ritenendo provata la dipendenza dell’infermità da causa di servizio secondo il criterio del “più probabile che non”. Il Ministero proponeva appello.
La Motivazione della Corte
In rito, la Sezione dichiara inammissibili i primi due motivi di gravame per tardività. Essi ripropongono le medesime eccezioni processuali già sollevate in primo grado e respinte con la sentenza non definitiva n. 309/2023, senza che il Ministero soccombente abbia proposto immediata impugnazione o rituale riserva di appello.
La Corte richiama l’art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c., che consente di definire con sentenza le questioni pregiudiziali e preliminari proseguendo il giudizio con separata ordinanza per l’istruzione, e l’art. 192 c.g.c., che in tali ipotesi ammette la riserva facoltativa di appello da formularsi a pena di decadenza entro il termine per impugnare. Ne deriva la formazione del giudicato interno sulle questioni non più riesaminabili in questa sede.
Nel merito, la Corte accoglie in via assorbente e dirimente il terzo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dell’INPS. La Sezione dà continuità all’indirizzo già espresso in propri precedenti, secondo cui per le cause pensionistiche del personale militare cessato dopo il 1.1.2010 l’ente competente alla gestione e liquidazione del trattamento di favore è l’INPS, nella specie non evocato.
In disparte l’eventuale fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, il primo giudice avrebbe dovuto quantomeno integrare iussu iudicis il contraddittorio con l’ente previdenziale, ai sensi dell’art. 160 bis c.g.c. Essendo la sentenza viziata per violazione delle norme sul contraddittorio, la causa è rimessa al primo giudice a norma dell’art. 199, secondo comma, lett. b), c.g.c., perché provveda nei termini indicati e sulle spese del grado. I restanti motivi restano assorbiti.
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Nota della Redazione
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