Onere di motivazione analitica sull’adesione del Comune a una CER (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 4 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa integra un’acquisizione di partecipazione riconducibile all’ambito oggettivo dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. L’atto deliberativo deve pertanto essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, all’infungibilità del modulo societario e del tipo prescelto, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nonché alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Le finalità meritorie delle CER, di per sé, non esonerano dall’onere motivazionale rafforzato, né la mancata attuazione dell’operazione preclude il controllo, che deve essere esercitato prima della stipula dell’atto negoziale.

Il Fatto

Con delibera consiliare il Comune ha autorizzato l’adesione a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa, prevedendo la sottoscrizione di una quota di euro 1.000,00. La Segretaria comunale ha trasmesso l’atto alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP.

Su richiesta istruttoria della Sezione, il Comune ha precisato che l’operazione non era stata attuata in alcun modo e che la sottoscrizione dell’adesione non era ancora avvenuta. La questione giunge all’esame del Collegio per la verifica di conformità dell’atto deliberativo ai parametri dell’art. 5 TUSP.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva preliminarmente che l’art. 5 TUSP limita l’ambito oggettivo ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio: la costituzione e l’acquisto di partecipazioni, anche indirette. Poiché la fattispecie non era stata attuata, sussistono i presupposti per deliberare, non operando la regola del non luogo a deliberare elaborata in ipotesi di atto già eseguito.

Nell’ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano l’adeguamento ai parametri e alla procedura di controllo dell’art. 5 TUSP non risulta ancora previsto nelle norme di attuazione dello Statuto. La Sezione rende quindi la pronuncia nell’ambito delle altre forme di collaborazione previste dalla normativa di attuazione.

Nel merito, l’adesione a una società cooperativa è consentita dall’art. 3, comma 1, del TUSP. Tuttavia l’atto non specifica la tipologia di socio che il Comune rivestirà e non risulta il parere del Revisore richiesto dalla disciplina provinciale. Quanto al vincolo finalistico, la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività consentita, ma l’oggetto sociale della cooperativa convive con ulteriori e molteplici scopi, non tutti riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente locale.

Il Collegio rileva che l’atto non è analiticamente motivato in ordine all’infungibilità dello strumento societario e al tipo prescelto rispetto ad altri moduli organizzativi, alla luce del principio di neutralità della forma. Manca inoltre la previsione di un business plan o di analoga analisi di fattibilità: le indicazioni sui ricavi attesi dalla condivisione dell’energia sono generiche e non assolvono all’onere motivazionale. Il Comune detiene già ulteriori partecipazioni in società attive nel settore energetico.

Infine, la Sezione segnala che lo schema di atto deliberativo non risulta sottoposto a consultazione pubblica e che la valutazione di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato non può risolversi in un mero richiamo alla legislazione vigente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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