Recupero delle somme e sopravvenuta carenza di danno erariale: improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 37 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, il sopravvenuto recupero, da parte dell’amministrazione, delle somme oggetto di citazione erariale, realizzatosi per iniziativa dell’ente nei confronti del dipendente che le aveva percepite, determina il venir meno dell’interesse all’azione e rende la domanda improcedibile. Tale esito non equivale a una pronuncia assolutoria nel merito, ma alla sola constatazione del sopravvenuto difetto di interesse. Parimenti non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi. La definizione della controversia su questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il direttore del servizio del personale di un’azienda ospedaliera, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’ente, della somma di 3.485,00 euro, oltre accessori. Il danno ipotizzato derivava dall’erogazione, a favore di una dipendente titolare di posizione organizzativa, di compensi a titolo di lavoro straordinario, in asserita violazione del divieto di cumulo con l’indennità di funzione, come previsto dal contratto individuale e dall’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001.

L’importo richiesto era già stato ridotto rispetto all’invito a dedurre, per effetto della prescrizione di parte dei pagamenti e del riconoscimento di un concorso causale di altri soggetti. Nel corso del giudizio l’azienda ha avviato e proseguito il recupero delle somme nei confronti della dipendente, fino a superare l’importo per cui il dirigente era stato citato. La difesa ha quindi chiesto l’assoluzione, mentre il pubblico ministero, confermata la fondatezza dell’ipotesi, ha chiesto in subordine la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via pregiudiziale l’effetto del recupero intervenuto nelle more del giudizio. Il dato rilevante è che l’ente ha ottenuto la restituzione, da parte della dipendente, di somme di importo superiore a quello per cui il dirigente era stato convenuto. Su questa base la Corte rileva la sopravvenuta mancanza del danno per fatto del terzo.

Il principio applicato è che la caduta del pregiudizio patrimoniale fa venir meno l’interesse all’azione. La domanda, pertanto, va dichiarata improcedibile, con richiamo al precedente della Sezione giurisdizionale Molise n. 70 del 2021. La Corte sottolinea la distinzione rispetto all’esito richiesto dalla difesa: non si tratta di assoluzione, ma della sola constatazione del sopravvenuto venir meno dell’interesse.

Analoga è la conclusione sulle richieste del pubblico ministero. Da un lato non può esservi condanna, perché il danno contestato non è più attuale. Dall’altro, secondo un orientamento consolidato richiamato dalla Corte (Sezione giurisdizionale Veneto n. 208/2021), la cessazione della materia del contendere richiede che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento sostanziale e presentino conclusioni conformi: condizione non verificatasi, poiché le posizioni processuali sono rimaste divergenti.

La definizione della controversia su una questione pregiudiziale giustifica, infine, la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 del codice di giustizia contabile. La Corte dichiara quindi l’improcedibilità della domanda, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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