Pensione privilegiata e uranio impoverito: nesso causale escluso (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 139 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata per infermità asseritamente contratta in teatri operativi all’estero esige la prova che l’esposizione a metalli pesanti — quand’anche oggettivamente accertata — abbia costituito causa o concausa efficiente e determinante della patologia. Il rischio tipizzato dal legislatore negli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010 non comporta l’automatica dimostrazione della dipendenza da causa di servizio. Il giudice contabile, investito di giurisdizione piena sul rapporto pensionistico, può escludere il nesso sulla base delle più accreditate acquisizioni scientifiche, restando il criterio del “più probabile che non” una regola di giudizio e non un inversione dell’onere probatorio. L’onere della prova dell’eziopatogenesi resta a carico del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato in congedo dell’Esercito Italiano, ha partecipato a partire dall’ottobre 2000 e fino al febbraio 2006 a diverse missioni internazionali di pace in Albania e in Afghanistan. Nel settembre 2006 gli è stato diagnosticato un voluminoso Schwannoma dell’8° nervo cranico destro, per il quale è stato sottoposto a exeresi chirurgica e giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, con iscrizione della menomazione alla 4^ categoria della tabella A annessa al d.P.R. n. 915/1978 e collocamento in congedo assoluto.

La domanda di pensione privilegiata, presentata nel febbraio 2013, è stata respinta dal Ministero della Difesa. Il ricorso proposto innanzi alla Sezione giurisdizionale è stato rigettato con sentenza n. 372/2017; la Seconda Sezione centrale d’appello, con sentenza n. 420/2019, ha annullato per error in judicando e motivazione apparente, rimettendo la causa per nuovo esame. Riassunto il giudizio, il giudice ha disposto nuova CTU oncologica, affidata a specialista in neoplasie.

La Motivazione della Corte

Il quesito sottoposto al consulente ha privilegiato il profilo eziopatogenetico, prescindendo dalla natura benigna o maligna della neoformazione e dalla provenienza delle nanoparticelle metalliche reperite nel tessuto tumorale. Il CTU, pur non negando la presenza di metalli pesanti nel reperto bioptico, ha concluso per l’insussistenza di qualsiasi nesso causale o concausale tra la patologia e il servizio prestato, applicando il criterio eziologico ed epidemiologico.

La relazione ha evidenziato l’assenza, nella letteratura medica più accreditata, di dati scientifici che ricolleghino l’insorgenza dello schwannoma — o più in generale dei tumori del sistema nervoso centrale — all’attività lavorativa dei militari in teatri di guerra. Quanto ai fattori eziologici, non risulta alcun agente definitivamente implicato; le correlazioni genetiche note attengono alla neurofibromatosi di tipo 1 e 2. La ricerca svolta sulla banca dati PubMed non ha confermato alcun ruolo patogenetico delle nanoparticelle rinvenute nel tessuto asportato.

Anche la tesi dell’esposizione a campi elettromagnetici, sostenuta dalla consulente di parte, è stata ritenuta apodittica e contraddittoria: la CTP ha dichiarato di non conoscere fonte, frequenze e tempi dell’esposizione, per poi affermarne la sufficienza a cagionare danni al DNA. Parimenti infondata è stata giudicata l’ipotesi del ruolo delle vaccinazioni ravvicinate, non annoverate tra i cancerogeni umani di classe I né emergenti come fattore di rischio dagli studi consultati.

Quanto agli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010, il giudice ha ribadito che presupposto della speciale elargizione non è la mera esposizione, bensì il rapporto causale o concausale determinante con l’infermità. Le relazioni delle commissioni parlamentari d’inchiesta non hanno raggiunto conclusioni certe. Il criterio dell’inversione dell’onere della prova elaborato dal giudice amministrativo attiene al sindacato di legittimità sul difetto motivazionale e non elide la possibilità di escludere il nesso in sede di giurisdizione piena. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese e compenso del CTU posto a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *