Giudizio di conto e discarico dell’agente contabile per imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 85 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si connette al dovere pubblico di rendicontazione dei soggetti che, in qualità di agenti contabili, svolgono una funzione comportante il maneggio di denaro o di altri valori di pertinenza di un ente pubblico. Il controllo amministrativo non basta a garantire in modo obiettivo l’interesse collettivo sotteso all’utilizzo di tali fondi: occorre l’accertamento giurisdizionale della regolarità della gestione. Il conto compilato d’ufficio per mancato deposito dell’agente contabile determina, in via automatica, l’iscrizione a ruolo e la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia contabile. Se il conto chiude in pareggio, risulta regolare e non sono mossi rilievi dall’ente destinatario del tributo né dal pubblico ministero contabile, la gestione è dichiarata regolare con discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2020, riferito alla gestione di una struttura ricettiva, è stato compilato d’ufficio dal Comune competente. Il titolare della struttura, nella veste di agente contabile, non aveva ottemperato all’obbligo di deposito nonostante i ripetuti solleciti.

Il magistrato assegnatario ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio. Il decreto di fissazione e la relazione del giudice designato sono stati comunicati all’ente e, per il suo tramite, all’agente contabile e al pubblico ministero. La Procura regionale ha depositato memoria ravvisando le condizioni per il discarico; né l’amministrazione né l’agente contabile si sono costituiti. Il pubblico ministero ha concluso per il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto. Esso si collega al dovere pubblico di chi, come agente contabile, maneggia denaro o valori di pertinenza di un ente pubblico. Il controllo amministrativo non è sufficiente a garantire in modo obiettivo l’interesse collettivo: l’accertamento della regolarità della gestione, nell’ambito del rapporto di impiego o di servizio con l’amministrazione, è necessario a salvaguardare i diritti patrimoniali degli enti pubblici.

Sul piano processuale, il giudice richiama l’art. 147, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 174/2016. La norma stabilisce che l’udienza è sempre fissata, tra l’altro, per i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati. Da qui il corollario: la redazione d’ufficio del conto, seguita al mancato deposito, determina in via automatica l’iscrizione a ruolo. Il comma 4 del medesimo articolo prevede la comunicazione del decreto e della relazione all’ente e all’agente contabile, assicurando la pienezza del contraddittorio, che il Collegio verifica perfezionato.

Nel merito, dall’esame del conto compilato d’ufficio con il prescritto modello, la gestione risulta chiusa in pareggio e regolare. La Sezione reputa pertanto regolare la gestione relativa all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2020, con approvazione del conto e conseguente discarico dell’agente contabile. A sostegno della decisione rileva che non sono stati mossi rilievi né dall’ente diretto destinatario del tributo né dal pubblico ministero contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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