Permessi art. 79 T.U.E.L. e autodichiarazioni: no a prova alternativa del mandato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 102 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore eletto di assentarsi per lo svolgimento del mandato trova un limite invalicabile nell’effettività dell’attività svolta e in un adeguato supporto probatorio. L’art. 79, comma 6, T.U.E.L. impone che l’attività e i tempi di espletamento del mandato siano prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente. L’autodichiarazione dell’interessato non integra prova autonoma o alternativa del fatto dichiarato, né può supplire alla certificazione mancante. La fruizione di permessi retribuiti in difetto di tale attestazione è illecita e genera danno erariale pari alla retribuzione erogata. Il limite dei permessi di cui al comma 4 è di 24 ore mensili, elevabili a 48 solo per i soggetti tassativamente indicati, tra cui non rientrano i presidenti dei gruppi consiliari.
Il Fatto
La Procura regionale chiede la condanna di un caporal maggiore dell’Esercito, eletto consigliere e capogruppo in un Comune, al pagamento di euro 22.440,77. Secondo l’attore pubblico, il militare avrebbe percepito indebitamente la retribuzione per numerose ore e giornate di permesso, attestando lo svolgimento di attività istituzionale in realtà mai certificata dall’ente locale.
La Sezione giurisdizionale regionale rigetta la domanda. Ritiene provata l’attività tramite plurimi indizi e dichiarazioni di organi comunali successive ai fatti, ed esclude comunque l’elemento soggettivo in ragione della possibilità di autocertificare. La Procura propone appello per violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello muove dal comma 6 dell’art. 79 T.U.E.L., che subordina i permessi retribuiti e non retribuiti alla pronta e puntuale documentazione di attività e tempi mediante attestazione dell’ente. Il tenore letterale non ammette esenzioni: la disposizione copre anche le attività c.d. atipiche del comma 4, svolte nell’interesse della collettività.
Il richiamo alla giurisprudenza contabile consolida l’orientamento: Corte conti, Sez. III App., n. 365/2017 esclude che l’autodichiarazione possa soddisfare l’onere comunicativo. L’attestazione deve promanare dall’ente e non dall’interessato, essere contestuale o immediatamente successiva e circostanziata. La lettura rigorosa discende dalla natura eccezionale dei permessi rispetto al rapporto di lavoro e dall’esigenza di tutelare la corretta erogazione delle risorse pubbliche, in coerenza con gli artt. 51 e 97 Cost.
Nel caso concreto le autodichiarazioni risultano generiche e prive di riscontro nella documentazione formale del Comune. Le note dei funzionari, prodotte solo in epoca postuma, non valgono come attestazione: la prima si limita a registrare la dichiarazione di assenza, le altre non sono coeve alle attività. Il calendario degli appuntamenti e il protocollo in entrata non sono congrue attestazioni, anche perché non coprono tutte le assenze contestate.
La Corte rileva inoltre che il limite del comma 4 è di 24 ore mensili, non elevabili per i presidenti dei gruppi consiliari, e che i prospetti dell’Amministrazione evidenziano un frequente superamento. In punto di elemento soggettivo, i pareri del Ministero dell’Interno non giustificano un affidamento incolpevole: presuppongono pur sempre l’effettività e la documentabilità delle attività dichiarate. La sentenza penale di non doversi procedere ex art. 425 c.p.p. non vincola il giudice contabile, per l’autonomia dei due giudizi e la diversità delle rispettive valutazioni.
L’appello è accolto: la sentenza di primo grado è riformata e l’appellato è condannato al pagamento di euro 22.440,77, con interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo e spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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