Previdenza: inammissibile il ricorso senza previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 27 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, il ricorso giurisdizionale è inammissibile quando propone domande sulle quali l’amministrazione non abbia preventivamente provveduto in via amministrativa, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b, cod. giust. cont. La previa domanda amministrativa costituisce presupposto processuale indefettibile, non supplito dalla richiesta di accertamento del diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini dell’indennità di fine servizio. Il giudice contabile non può prescindere dalla fase amministrativa, neppure quando la domanda attenga a posizioni già liquidate. L’accertamento della mancanza di istanza amministrativa precede e assorbe l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Il Fatto

Una docente di scuola elementare ha convenuto in giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, l’INPS, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dal maggio 1982 al dicembre 1990, ai fini della liquidazione dell’indennità di fine servizio, con maggiorazione di quella già corrisposta, oltre a sorta e interessi.

Il Ministero ha contestato l’assenza della domanda di riscatto e ha chiesto il rigetto. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto della domanda in via amministrativa. Con ordinanza istruttoria il giudice ha imposto alla ricorrente l’esibizione di specifica documentazione, che la difesa ha dichiarato in udienza di non poter produrre.

La Motivazione della Corte

La decisione si concentra su un presupposto processuale che il giudice rileva come pacifico: dalle deduzioni delle parti convenute non risulta che sia stata presentata alcuna istanza amministrativa prima della notificazione del ricorso introduttivo.

Il Collegio richiama l’art. 153, comma 1, lett. b, cod. giust. cont., secondo cui i ricorsi in materia di pensioni non sono ammissibili quando propongono domande sulle quali non si sia provveduto in via amministrativa. La norma fissa una condizione di procedibilità che il giudice contabile non può superare d’ufficio né colmare in sede processuale.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte non esamina nel merito la pretesa sostanziale né l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’INPS, poiché il difetto della previa fase amministrativa è logicamente preliminare e assorbente.

Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont. La pronuncia si chiude con il mandato alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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