Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile e non autosufficiente (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 99 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dell’orfano maggiorenne, l’art. 13 R.D.L. n. 636/1939, come modificato dalla legge n. 218/1952 e dalla legge n. 903/1965, richiede il concorso di tre requisiti: lo stato di bisogno del figlio superstite per non autosufficienza economica, la vivenza a carico del genitore defunto e l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale ultima condizione va accertata con riferimento al momento del decesso del dante causa e richiede un giudizio tecnico sull’idoneità residua al lavoro. Il giudice può fondare il convincimento sulla CTU disposta in corso di causa, anche in difformità dal parere della Commissione Medica di Verifica, quando la perizia risulti scevra da vizi logici e adeguatamente motivata. Il difetto di prova allegato in via apodittica dall’ente previdenziale non è idoneo a contrastare la documentazione prodotta dall’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, orfano maggiorenne di un militare titolare di pensione diretta, chiedeva all’INPS la quota di pensione di reversibilità spettante al figlio superstite. L’Istituto respingeva l’istanza sulla base del verbale della Commissione Medica di Verifica, che aveva escluso, alla data della perdita del genitore, la condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il ricorrente impugnava la determinazione davanti alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, deducendo di essere affetto da gravi patologie – disturbo bipolare cronico, cardiomiopatia e diabete mellito – già accertate con invalidità totale al cento per cento, e di possedere gli altri due requisiti, vale a dire la non autosufficienza economica, attestata dalla sola pensione di invalidità civile, e la vivenza a carico del genitore. L’INPS contestava in particolare quest’ultimo profilo per difetto di prova.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico richiama la cornice normativa dell’art. 13 R.D.L. n. 636/1939, come modificato dalla legge n. 218/1952 e dalla legge n. 903/1965, che subordina il trattamento all’orfano maggiorenne al concorso di tre requisiti: lo stato di bisogno del figlio per non autosufficienza economica, il mantenimento da parte del genitore e lo stato di inabilità che comporta l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il Collegio ritiene pacifici e ampiamente provati i primi due requisiti. La certificazione dell’Agenzia delle Entrate, afferente sia all’interessato sia al genitore defunto, e quella rilasciata dal Comune dimostrano lo stato di bisogno e il mantenimento. La contestazione dell’Istituto sul punto è qualificata come apodittica e generica e non è idonea a inficiare la documentazione del fascicolo.

L’attenzione si sposta quindi sul terzo requisito. La Corte aveva disposto con ordinanza istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio, affidata al servizio di medicina legale dell’ATS Sardegna, per accertare la sussistenza delle condizioni alla data del decesso del genitore. Il CTU, in composizione collegiale con uno specialista in psichiatria, concludeva evidenziando che alla data considerata sussistevano le condizioni di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il Giudice reputa la perizia del tutto attendibile e convincente, scevra da vizi logici, incongruenze o contraddizioni. Le molteplici e gravi infermità riscontrate – disturbo bipolare tipo 1 in trattamento, con evoluzione in disturbo schizoaffettivo cronico grave, cardiomiopatia dilatativa in buon compenso clinico e diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico – determinavano l’impossibilità lavorativa assoluta e permanente.

Il ricorso è pertanto accolto. La Corte riconosce il diritto del ricorrente alla quota di pensione di reversibilità e condanna l’Istituto previdenziale a corrispondere la prestazione, oltre interessi e rivalutazione secondo legge. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia e delle oggettive difficoltà tecniche dell’accertamento sanitario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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