Danno all’immagine della P.A. e reato estinto per prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 18 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno all’immagine della pubblica amministrazione, le condizioni di proponibilità dell’azione di responsabilità davanti al giudice contabile sono due: la commissione di un reato contro la pubblica amministrazione da parte di un soggetto legato all’amministrazione da rapporto di servizio, e l’accertamento di quel reato con sentenza penale passata in giudicato. Non occorre una sentenza di condanna in senso tecnico. L’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, richiede infatti l’accertamento del reato e non la condanna. Ne segue che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non toglie al giudice contabile il potere di conoscere della domanda risarcitoria, quando i fatti siano stati accertati in sede penale e la pronuncia di prescrizione confermi quell’accertamento. La declaratoria di prescrizione non cancella il disvalore delle condotte antigiuridiche né la lesione della reputazione dell’amministrazione.

Il Fatto

Il Procuratore regionale conveniva in giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, un ex capogruppo consiliare, chiedendo il risarcimento del danno all’immagine subito dalla Regione per una somma distratta dal contributo destinato al funzionamento del gruppo.

Il convenuto era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per peculato, per essersi appropriato di somme impiegate come spese di pubblicità a favore della campagna elettorale di un candidato sindaco. La Corte d’appello confermava, applicando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. La Cassazione, pur dichiarando infondati i motivi sulla configurabilità del reato, sulla qualificazione della condotta e sull’elemento soggettivo, annullava senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Il Procuratore regionale notificava allora l’invito a dedurre e, non ritenute sufficienti le deduzioni, citava in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il convenuto eccepiva la nullità della citazione, sostenendo che una sentenza dichiarativa di prescrizione non integrasse il presupposto di proponibilità dell’azione. La Corte respinge l’eccezione muovendo dall’evoluzione normativa della materia.

Il collegio osserva che l’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2001 e l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009 sembravano richiamare la pregiudizialità penale e la sentenza di condanna. Ogni incertezza è però superata dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, che richiama l’accertamento del reato con sentenza passata in giudicato, non la condanna. La successiva abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001, ad opera dell’art. 4, lett. g), dell’Allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016, conferma che le uniche condizioni di proponibilità restano quelle fissate dal comma 1-sexies.

La Corte esclude che il requisito della sentenza di condanna possa ricavarsi dall’art. 51, comma 7, del codice di giustizia contabile, norma di carattere meramente processuale. Ribadisce, richiamando propri precedenti, che la pronuncia di estinzione per prescrizione non cancella il disvalore delle condotte e la lesione della reputazione dell’amministrazione.

Nessuna violazione del ne bis in idem è ravvisata. La Corte richiama la sentenza Rigolio della Corte EDU, che non ha ritenuto contrario alla Convenzione l’azione per danno all’immagine fondata su condotte dichiarate prescritte. Quanto alla sentenza n. 123/2023 della Corte costituzionale, le sentenze di mero rigetto non hanno efficacia erga omnes, salvo l’obbligo conformativi limitato al giudizio in cui la questione è stata sollevata.

Nel merito, la Corte reputa che l’appropriazione di somme destinate al gruppo e distratte a favore dell’attività politica di un soggetto estraneo integri spese abnormi. La valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. è ritenuta congrua, in ragione dell’appropriazione superiore a quanto richiesto, del grado ricoperto e dell’assenza di resipiscenza. La domanda è accolta per € 40.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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