Controllo sui bilanci delle aziende sanitarie e segnalazione delle criticità non gravi (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario sugli enti del servizio sanitario regionale, esercitato ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, non si esaurisce nella verifica degli equilibri di bilancio, ma assolve una funzione ausiliaria di accompagnamento dell’ente verso il progressivo miglioramento della gestione. In questa prospettiva la Sezione regionale di controllo può segnalare non soltanto le gravi irregolarità contabili e finanziarie idonee a mettere a rischio gli equilibri, ma anche criticità e anomalie che, pur non raggiungendo quella soglia, siano espressione di pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci e potenzialmente incidenti sugli equilibri del sistema sanitario regionale. L’accertata assenza di criticità pregiudizievoli dell’equilibrio economico-finanziario non impedisce quindi la formulazione di rilievi finalizzati al miglioramento gestionale.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia ha esaminato il bilancio di esercizio 2022 di un’azienda sanitaria regionale, nell’ambito del controllo finanziario che le Sezioni regionali della Corte dei conti esercitano sugli enti del servizio sanitario. La documentazione era stata trasmessa dal Collegio sindacale dell’ente e registrata al protocollo della Corte.
L’istruttoria si è svolta in contraddittorio con l’amministrazione e con il Collegio sindacale: la bozza di referto è stata trasmessa all’ente e gli esiti dell’incontro sono stati incorporati in apposito verbale. All’esito, il Collegio ha approvato la relazione conclusiva del controllo, ordinandone la trasmissione all’azienda sanitaria e alla Direzione centrale competente, oltre alla pubblicazione sui siti istituzionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione assegnata alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005: segnalare alla Regione l’esistenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie, cioè di quelle idonee a mettere a rischio gli equilibri di bilancio e la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati all’ente sanitario.
Su questa base normativa si innesta la scelta argomentativa centrale. In ossequio alla logica ausiliaria che connota il controllo, la Sezione ritiene di estendere il proprio adempimento anche alla segnalazione di criticità e anomalie che, ancorché non si configurino come gravi irregolarità contabili e finanziarie, siano espressione di risultanze e pratiche contabili lesive dell’attendibilità dei bilanci degli enti sanitari, con possibili ripercussioni sugli equilibri del sistema sanitario regionale.
Il Collegio richiama il quadro di riferimento del controllo: le linee guida della Sezione Autonomie per l’elaborazione delle relazioni dei Collegi sindacali sul bilancio 2022 degli enti sanitari e il programma delle attività di controllo per l’anno 2025. La composizione del Collegio è stata definita con apposita ordinanza, che ha anche affidato l’incarico istruttorio al magistrato relatore.
All’esito dell’istruttoria, la Sezione rileva che non sono emersi elementi di criticità tali da poter pregiudicare la situazione di equilibrio economico-finanziario dell’ente. Ciò nonostante, sono stati individuati aspetti meritevoli di segnalazione al fine di un progressivo miglioramento della gestione. L’assenza di criticità pregiudizievoli, dunque, non svuota il controllo di contenuto: la segnalazione opera come strumento di indirizzo e di accompagnamento dell’ente verso assetti contabili più attendibili.
La deliberazione approva la relazione conclusiva del controllo relativo all’esercizio 2022 e ordina alla Segreteria di trasmetterne copia all’azienda sanitaria e alla Direzione centrale competente, curando la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte e sull’apposito spazio del sito regionale.
Nota della Redazione
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