Ricalcolo pensione ex art 54 dPR 1092/73 e cessazione materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 95 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento di quiescenza disposta dall’INPS con l’attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44% ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale, determina la cessazione della materia del contendere. La soddisfazione tardiva della pretesa del ricorrente non elide la soccombenza virtuale dell’Istituto: questi va condannato alle spese di giudizio, poiché l’azione si è resa necessaria per ottenere un risultato che l’amministrazione avrebbe potuto conseguire a fronte della semplice istanza amministrativa. La fondatezza della domanda originaria costituisce il presupposto della condanna alle spese, anche in assenza di una pronuncia di merito.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno chiesto alla Corte dei conti l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione della percentuale del coefficiente di rendimento del 2,44%. Prima del giudizio avevano inoltrato via PEC all’INPS, nel marzo e nel maggio 2023, la relativa istanza amministrativa.

Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha dichiarato di aver già provveduto alla riliquidazione con il coefficiente richiesto, con interessi legali e arretrati, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La difesa dei ricorrenti ha inizialmente contestato l’effettività del pagamento, ottenendo due rinvii per verificare l’esatto adempimento; solo in data 20 maggio 2024 ha dato atto della riliquidazione e aderito alla cessazione, chiedendo la vittoria delle spese.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum si esaurisce nel prendere atto che la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. La Corte verifica l’esatto adempimento attraverso il rinvio disposto con ordinanza n. 34/2024 e, ricevuta conferma della riliquidazione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il nodo giuridicamente rilevante è quello delle spese. L’INPS ha invocato la compensazione; i ricorrenti la condanna dell’Istituto. La Corte accoglie quest’ultima prospettazione richiamando il principio della soccombenza virtuale: la condanna alle spese prescinde da una decisione di merito e si fonda sulla valutazione della fondatezza della domanda proposta dai ricorrenti.

Assume rilievo decisivo la circostanza che l’Istituto ha provveduto sull’istanza soltanto a seguito del ricorso giurisdizionale. L’amministrazione, dunque, ha dato soddisfazione alla pretesa per effetto della reazione processuale del pensionato, e non per spontanea definizione della fase amministrativa: la condotta tenuta in sede precontenziosa giustifica la condanna del resistente.

Le spese di assistenza legale vengono liquidate in favore dei difensori delle parti ricorrenti, dichiaratisi antistatari, nella misura di euro cinquecento. La Corte fissa inoltre in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza, a conferma del carattere integralmente satisfattivo della pronuncia di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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