Responsabilità contabile dell’amministratore per rimborsi mai documentati e compensi illegittimi (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 112 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa dell’amministratore di società in house a partecipazione regionale, integra danno erariale la sistematica appropriazione di rimborsi per trasferte mai effettuate o solo parzialmente eseguite, liquidate dallo stesso soggetto che le dispone, in violazione del principio di alterità tra chi ordina la spesa e chi la liquida e verifica. Il giudice contabile può fondare il proprio convincimento su indizi tratti dalle indagini penali, ivi compresi i tabulati telefonici, purché gravi, precisi e concordanti, non essendo richiesto il livello probatorio penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La pendenza del processo penale per i medesimi fatti non determina pregiudizialità in senso tecnico, dovendo il giudice contabile procedere ad autonomo accertamento. Integra danno anche il pagamento di compensi a commissari esterni privo dei presupposti di legge e superiore al pattuito.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio l’amministratore unico di una società in house interamente partecipata dalla Regione siciliana, chiedendone la condanna al pagamento di euro 46.095,52 oltre rivalutazione e interessi, in favore della società. Il danno derivava, secondo l’accusa, da due voci: indebiti rimborsi per spese di missione per euro 43.455,17 e pagamenti eccedenti a due membri esterni di commissione giudicatrice per euro 2.640,35.

Quanto ai rimborsi, il requirente contestava trasferte mai eseguite o eseguite solo in parte, spese di vitto e alloggio oltre i massimali e spese non inerenti all’attività di servizio. Il convenuto eccepiva l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici a fini di localizzazione, contestava le conclusioni della Guardia di Finanza e chiedeva la sospensione del giudizio per pregiudizialità del pendente processo penale per peculato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto la richiesta di sospensione. L’art. 106, comma 1, c.g.c. richiede un rapporto di derivazione e collegamento tale per cui la definizione dell’altra controversia costituisca indispensabile antecedente logico-giuridico; le Sezioni Riunite (ordinanze n. 6/2019, 12/2019 e 13/2019) ne esigono la configurazione in senso tecnico. Nel nuovo ordinamento è venuto meno il principio della pregiudizialità penale e il giudice contabile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti materiali: la sola identità dei fatti non giustifica l’arresto del processo (SS.RR. n. 9/2018 e n. 3/2023).

Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che il giudice contabile può trarre argomenti da tutti gli elementi in suo possesso, compresi quelli provenienti dal processo penale, valutabili come presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., purché gravi, precisi e concordanti. I rilievi tecnici della difesa sull’inidoneità dei tabulati tradizionali sono giudicati irrilevanti: i punti di interesse investigativo distano circa 160 chilometri e l’analisi di più celle a breve distanza temporale consente un tracciamento adeguato allo scopo. Le deduzioni difensive non smentiscono il compendio accusatorio, anche perché il convenuto non ha mai documentato la propria presenza nei luoghi di destinazione. Il livello probatorio richiesto è quello civilistico della ragionevole e probabile verosimiglianza, non quello penale.

Nel merito, il Collegio ritiene provati i rimborsi indebiti: per 115 trasferte non effettuate (euro 31.815,39) e 68 parzialmente eseguite (euro 9.286,68). Il convenuto aveva imposto una gestione accentrata, approvando e liquidando autonomamente le proprie spese e presentando le note spese talvolta dopo la liquidazione, in violazione del principio di alterità e del regolamento aziendale (artt. 2 e 4). Fondate sono anche le contestazioni sulle spese di vitto oltre il massimale di 65 euro e sulle spese non inerenti, incluse quelle per la macchina del caffè, non riconducibili a spese di rappresentanza nè a welfare aziendale legittimamente deliberato. Quanto ai compensi ai commissari, la nomina avvenne in violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e i pagamenti superarono il pattuito, con danno pari alla differenza di euro 2.640,35.

Sull’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo di massima intensità per i tragitti mai effettuati, avendo il convenuto consapevolmente accentrato la liquidazione e indicato nelle distinte il falso. Per le altre fattispecie la condotta è qualificata almeno in termini di colpa grave, ma il contesto e la pervicacia, nonostante i rilievi del revisore e del collegio sindacale, depongono per un atteggiamento doloso. Il convenuto è condannato al risarcimento di euro 46.095,52 oltre interessi legali, con condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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