Elenco ISTAT e giurisdizione contabile: rigetto cautelare e sospensione (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 2 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla legittimità dell’iscrizione di un ente nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non può essere deciso, in via cautelare o di merito, prima della definizione della questione di legittimità costituzionale che investe la giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione. La tutela cautelare presuppone il riconoscimento della giurisdizione, elemento sub iudice, e non può essere concessa in funzione suppletiva della decisione di merito. L’istanza cautelare è inammissibile quando il periculum non è provato in modo concreto: la prospettazione di generici adeguamenti contabili e organizzativi non integra il danno irreversibile richiesto.
Il Fatto
Il ricorrente, un consorzio interuniversitario, impugna l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2024, nella parte in cui lo annovera, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Si costituisce l’Avvocatura generale dello Stato chiedendo il rigetto. La Procura generale, rilevando che con ordinanza del 4 dicembre 2024 la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla stessa materia, chiede in via preliminare la sospensione del giudizio. Il ricorrente, in subordine, invoca tutela cautelare per l’esclusione dall’elenco e prospetta l’irrilevanza costituzionale delle norme richiamate in conseguenza dell’iscrizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite muovono dalla pendenza della questione di costituzionalità già sollevata sulla giurisdizione in tema di elenco ISTAT, questione che investe la stessa possibilità di decidere la controversia.
La Corte osserva che la questione si fonda sull’interpretazione della giurisdizione data dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30220/2024. In quella prospettiva il giudizio non può essere definito senza la previa valutazione della tenuta costituzionale della disposizione che riduce la giurisdizione delle Sezioni riunite.
Su tale premessa si innesta l’esame della tutela cautelare, che il ricorrente collega alla sospensione dell’iscrizione per evitare costi di adeguamento del sistema contabile. La Corte ricorda che anche la misura cautelare presuppone il riconoscimento della giurisdizione, oggi sub iudice, e che non è possibile ampliarne la valenza soprassessoria.
Sul piano del periculum, la Corte ritiene che la parte non ne provi il carattere concreto e irreversibile. La necessità di modificare il sistema contabile o di revisionare le procedure interne, comprese quelle su acquisti e personale, configura un pericolo generico, non un danno economico dimostrato nella sua effettività e irreparabilità.
Ne segue il rigetto dell’istanza cautelare e la sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla questione di costituzionalità, con riserva delle spese al definitivo.
Nota della Redazione
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