Assegno nucleo familiare a sorella inabile: recupero dell’indebito e buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 111 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti il legittimo affidamento del percettore non si forma, e non è invocabile, quando norme di settore gli impongono obblighi di comunicazione all’ente previdenziale di notizie, stati e variazioni incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, e l’interessato sia rimasto inadempiente. L’art. 13 della legge 30.12.1991, n. 412, letto con l’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, non trova applicazione in presenza di siffatti obblighi informativi, dovendosi escludere l’irripetibilità dell’indebito. Il percettore non può opporre la propria buona fede all’azione di recupero dell’INPS quando la variazione che ha ridotto il diritto al trattamento di famiglia era a lui nota o conoscibile e non è stata comunicata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione diretta, ha percepito per anni l’assegno al nucleo familiare in relazione alla sorella inabile. La prestazione gli era stata riconosciuta dall’INPDAP e poi mantenuta dall’INPS dopo il transito della gestione. La sorella aveva nel frattempo conseguito la pensione di reversibilità, circostanza che, secondo l’Istituto, escludeva il diritto all’assegno per i soggetti inabili. Nel 2014 l’INPS ha notificato una posizione debitoria di 17.401,56 euro per il periodo 01.01.2001-31.10.2011 e ha avviato un piano di recupero mediante trattenute mensili sulla pensione.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del debito, il rimborso delle somme già trattenute e la sospensione del piano, invocando la propria buona fede e l’art. 13 della legge n. 412/1991. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, sul rilievo che la prestazione era stata revocata con effetto retroattivo e che il percettore aveva omesso le comunicazioni imposte.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum è circoscritto dalla stessa impostazione del ricorso. Il ricorrente non contesta né i presupposti della nota recuperatoria né la consistenza dell’indebito, ma oppone unicamente la propria buona fede. La Corte prende quindi atto che la controversia si concentra sull’applicabilità dell’art. 13 della legge n. 412/1991 e sulla configurabilità di un affidamento tutelabile.

Il Giudice richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile d’appello, che esclude l’applicazione del combinato disposto degli artt. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 e art. 13 della legge n. 412/1991 nel giudizio pensionistico, e ciò almeno nell’estensione invocata dal ricorrente. Il riferimento è a C. conti, Prima Sez. Giur. Centrale d’Appello, n. 272/2020. Quel filone si è formato su fattispecie di superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi, ma il criterio è generalizzabile in forza dell’art. 12, comma 2, preleggi, per identità di ratio.

Il punto decisivo è l’art. 86, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973, che impone all’interessato di comunicare all’ente qualsiasi evento comportante variazione della pensione. Da tale obbligo onnicomprensivo la giurisprudenza desume che il mancato assolvimento non può creare alcun legittimo affidamento nel percettore. La Corte richiama sul punto I Sez. app., sent. nn. 646/2013, 76/2015 e 188/2017, nonché la coerenza con i principi delle Sezioni Riunite n. 4/QM/2008 e con C. conti, III Sez. Centrale d’Appello, n. 274/2021.

Applicando tale quadro al caso concreto, il Giudice rileva che l’INPS ha fornito prova del sopravvenire di una variazione incidente sul trattamento di famiglia e dell’inadempimento del ricorrente. La nota del 13.12.2004 richiedeva la composizione del nucleo e i redditi conseguiti; le comunicazioni successive del 2005 recavano l’espressa avvertenza sull’obbligo di comunicazione e sulle conseguenze recuperatorie; la ricostituzione del 19.09.2011 spiega il periodo di indebito e la non tardività dell’azione di recupero.

Le produzioni del ricorrente non suffragano gli assunti difensivi. La domanda di ricostituzione richiamata risale al 10.12.2018, dunque successiva alla notifica dell’indebito; le dichiarazioni dei redditi non risultano accompagnate da alcuna trasmissione telematica a mezzo patronato. I modelli reddituali o il loro invio all’Agenzia delle Entrate restano irrilevanti rispetto agli obblighi informativi evidenziati. Il ricorso è pertanto infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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