Responsabilità contabile per appropriazione di fondo permanente e firme falsificate (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 108 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, l’appropriazione di somme dal fondo permanente affidato in gestione integra danno erariale direttamente risarcibile all’Amministrazione di appartenenza, unitamente alla falsificazione delle firme dei legittimi creditori sui modelli di rimborso. La condotta, connotata da dolo e sorretta da confessione spontanea e da prove testimoniali, fonda la responsabilità del gestore, con esclusione di qualsiasi valutazione di attenuazione della colpa. Il nesso di causalità tra appropriazione e pregiudizio economico è provato dalla documentazione in atti e dagli esiti delle sommarie informazioni testimoniali rese dagli aventi diritto. La quantificazione del danno segue la stima contenuta negli atti trasmessi dalla Procura militare, con rivalutazione monetaria dalla data di sostituzione del responsabile nell’incarico e interessi legali dalla pubblicazione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il gestore del fondo permanente di un reggimento, contestandogli di essersi appropriato, dal febbraio 2019, di risorse economiche affidategli e di aver occultato l’operazione mediante la falsificazione delle firme dei militari titolari del diritto al rimborso delle indennità di viaggio, rimasti creditori delle somme. La vicenda traeva origine da una denuncia di danno erariale proveniente dalla stessa Amministrazione di appartenenza, nonché da un’informativa di notizia di reato trasmessa alla Procura Militare, che aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio per peculato militare continuato aggravato.

Il convenuto, nel dicembre 2019, aveva spontaneamente ammesso di essersi appropriato di consistenti somme direttamente dal fondo di cui aveva la materiale disponibilità, quantificandole in circa euro 11.000,00, e di aver falsificato le firme apposte sui modelli di rimborso, sottoscrivendo in luogo dei legittimi creditori. La Procura regionale ha chiesto la condanna al pagamento di euro 12.986,68, oltre rivalutazione e interessi legali, in favore del Ministero della Difesa. Il convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato in via preliminare la contumacia del convenuto, benché regolarmente evocato in giudizio. Nel merito ha rilevato che dalla documentazione in atti emerge come il gestore si sia dolosamente appropriato di denaro dell’Amministrazione militare al fine di ricavare un indebito vantaggio personale.

A fondamento della decisione la Corte ha richiamato le dichiarazioni rese dai militari a sommarie informazioni, dalle quali emerge chiaramente che, nonostante la sussistenza del loro diritto al rimborso, non ricevettero le somme spettanti e, nel rilevare la contraffazione della sottoscrizione, ne hanno richiesto il pagamento. È risultata raggiunta la prova del rapporto di servizio del convenuto, che ha ricoperto l’incarico di responsabile del fondo permanente per un periodo compreso tra il giugno 2018 e il settembre 2019.

La Corte ha ritenuto provata la sussistenza del danno, in quanto la parte attrice ha dimostrato l’indebita apprensione delle risorse economiche attraverso le citate dichiarazioni e la confessione spontanea resa al Comandante del Reggimento. Tale dichiarazione e la condotta di falsificazione delle sottoscrizioni forniscono prova del dolo e del nesso causale, oltre che dell’intenzione di realizzare la condotta appropriativa.

Alla luce della complessiva documentazione, il Collegio ha affermato la responsabilità dolosa del convenuto, il danno erariale e il nesso di causalità, condividendo la quantificazione prospettata dalla Procura regionale pari a euro 12.986,68. In presenza di condotta dolosa la Corte ha escluso che potesse trovare spazio qualsiasi attenuazione della colpa. Il convenuto è stato pertanto condannato al risarcimento, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di sostituzione nell’incarico e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, oltre alle spese di giustizia liquidate in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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