Pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 l. n. 335/1995: il tetto del trattamento privilegiato si calcola con il coefficiente minimo dello 0,66667 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 222 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, l’importo del trattamento non può superare il limite dell’80% della base pensionabile, né quello spettante in caso di inabilità dipendente da causa di servizio. Per i dipendenti degli enti locali, il secondo tetto deve essere determinato applicando la maggiorazione minima dello 0,66667 prevista dall’art. 3, comma 4, della l. n. 965/1965, e non una aliquota diversa e più favorevole, come quella dell’0,89200. La identificazione del coefficiente nell’intervallo tra lo 0,66667 e 1,0 dipende dal grado di gravità dell’infermità, e non dalle modalità di quantificazione delle quote del trattamento ordinario. Il ricorrente che non contesti il grado di invalidità accertato non può pretendere l’applicazione di un coefficiente diverso da quello minimo.

Il Fatto

Un ex dipendente di un ente locale, titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità non dipendente da causa di servizio, liquidata con il sistema misto dal 1998, contestava la determinazione con cui l’INPS, a seguito di una ricongiunzione di periodi contributivi maturati presso un datore di lavoro privato, riliquidava il trattamento. Il ricorrente assumeva che la pensione “a calcolo”, pari a euro 10.692,93, avrebbe dovuto essere posta in pagamento, essendo inferiore sia al limite dell’80% della base pensionabile sia al tetto del trattamento privilegiato. Sosteneva che, per la determinazione di tale ultimo tetto, l’INPS aveva erroneamente applicato il coefficiente minimo dello 0,66667 in luogo del coefficiente dello 0,89200, corrispondente, a suo dire, all’aliquota ordinaria spettante per 37 anni di servizio secondo le tabelle della l. n. 965/1965.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti, in composizione monocratica, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 prevede che la pensione di inabilità sia calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata al compimento dei limiti di età, con la precisazione che l’importo non può superare l’80% della base pensionabile, né quello spettante per l’inabilità dipendente da causa di servizio. L’art. 9 del d.m. n. 187/1997 detta le modalità applicative, richiamando l’art. 1, comma 15, della l. n. 335/1995 per il calcolo del periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il thema decidendum si è concentrato esclusivamente sulla corretta determinazione del secondo limite legale, ovvero il tetto del trattamento privilegiato. Il ricorrente non contestava la base retributiva di euro 14.609,34 né l’importo della pensione “a calcolo”, ma solo il coefficiente applicato dall’Istituto. L’INPS aveva utilizzato lo 0,66667, corrispondente alla maggiorazione minima prevista dall’art. 3, comma 4, della l. n. 965/1965 per la pensione privilegiata dei dipendenti degli enti locali.

La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 83/2006, la quale ha chiarito che la percentuale dello 0,66667 non è direttamente comparabile con quella dello 0,80 prevista per i dipendenti statali. Per i dipendenti degli enti locali, la prima assicura una soglia minima di quantificazione del trattamento privilegiato, mentre per i dipendenti statali lo 0,80 costituisce l’unica aliquota applicabile. La maggiorazione variabile tra 0,66667 e 1 attiene al grado di gravità dell’infermità, non alle modalità di calcolo delle quote A e B del trattamento ordinario.

Il ricorrente, nel sostenere l’applicazione del coefficiente dello 0,89200, confondeva l’aliquota di rendimento del trattamento ordinario con la maggiorazione di privilegio. La Corte ha evidenziato la contraddizione logica della tesi: applicare tale aliquota alla base retributiva e mantenerla ferma implicherebbe una rideterminazione della base pensionabile, che il ricorrente invece intendeva conservare. In ogni caso, l’Istituto ha legittimamente applicato il coefficiente minimo, poiché il grado di gravità dell’infermità, mai contestato dall’interessato, non giustificava una maggiorazione superiore.

Il ricorso è stato dichiarato infondato, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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