Gestore aeroportuale agente contabile e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 143 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore dei servizi aeroportuali che, in forza di concessione o di anticipato possesso, riscuote l’addizionale comunale sui diritti di imbarco dai vettori aerei e la riversa in conto erario assume ex lege la qualità di agente contabile, indipendentemente dalla natura privata del soggetto e dal titolo della gestione. Elementi essenziali e sufficienti sono la disponibilità materiale di denaro di provenienza o destinazione pubblica e l’obbligo di versamento. Ne deriva l’assoggettamento al giudizio di conto e l’obbligo di rendiconto annuale ai fini del discarico. Il diritto alla resa del conto e il relativo giudizio sono imprescrittibili, trattandosi di diritti indisponibili finalizzati al controllo sulla regolarità della gestione, con la sola eccezione del termine quinquennale previsto dall’art. 145 c.g.c. per l’emanazione della decisione sul conto già depositato. Il mero rendiconto amministrativo non sostituisce il conto giudiziale e non esime dall’onere di dimostrare carico, discarico e movimenti.
Il Fatto
La società affidataria della gestione dei servizi aeroportuali di un grande scalo siciliano propone opposizione al collegio ex art. 142 c.g.c. avverso il decreto monocratico n. 29/2023/FU, con il quale il giudice monocratico, accogliendo il ricorso della Procura regionale, le aveva imposto di presentare i conti giudiziali relativi agli esercizi 2004/2022 per l’addizionale comunale sui diritti di imbarco.
La società contesta la qualifica di agente contabile, deduce la sopravvenuta introduzione dell’obbligo solo con la legge n. 92/2012, eccepisce la prescrizione quinquennale o decennale per le annualità più risalenti e lamenta l’assenza di istruzioni operative da parte delle amministrazioni pubbliche. Nelle more deposita un prospetto riepilogativo dei dati contabili 2004/2022 presso la Ragioneria generale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva. Richiamando l’art. 74 del R.D. n. 2440/1923, l’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e l’art. 137 c.g.c., i giudici contabili affermano che la nozione di agente contabile va letta in chiave espansiva, secondo la più moderna accezione di finanza pubblica allargata. Elementi sufficienti sono la disponibilità del denaro pubblico e l’obbligo di versamento: irrilevanti il titolo del rapporto e le modalità concrete della gestione. La qualità può quindi spettare anche a persone giuridiche private, come già ritenuto dalla Cass. Sez. Un. n. 12367 del 2001 e da Cass. Sez. Un. n. 846 del 1974.
Sul piano oggettivo, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 2, comma 11, della legge n. 350/2003 e dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’art. 3 del d.l. n. 7/2005, convertito dalla legge n. 43/2005. Il comma 3-bis, aggiunto dalla legge n. 92/2012, ha attribuito espressamente ai gestori aeroportuali la riscossione con le modalità dei diritti di imbarco. La difesa della società ne deduce l’irretroattività dell’obbligo.
La tesi è respinta per due ragioni. Anzitutto, se il legislatore avesse inteso imporre la riscossione solo dal 2012, i gestori non avrebbero dovuto riscuotere prima: la società ha invece documentato di aver riscosso dal 2004, e per ciò solo è agente contabile. In secondo luogo, la circolare INPS n. 112/2013 attiene alle sole modalità di riscossione e riversamento, non alla titolarità del munus. Cadono anche le censure sulla decorrenza dalla concessione del 2007: la condizione di anticipato possesso del servizio sin dal 1999 radica l’obbligo, confermato dalla stessa condotta della società.
Sulla prescrizione, il Collegio aderisce all’orientamento consolidato (SS.RR. n. 720/A/1991, n. 794/A/1992, n. 72/A/1996, Sez. Giur. Sicilia n. 1087/2021): il giudizio di conto è imprescrittibile perché involge diritti indisponibili, mentre il termine quinquennale dell’art. 145 c.g.c. opera solo per la decisione sul conto già depositato. Il rendiconto amministrativo non equivale al conto giudiziale. Il prospetto unico trasmesso, privo dei requisiti dell’art. 139 c.g.c. (resti, riscossioni, riversamenti, quietanze, visto di concordanza e parificazione), è insufficiente. Il ricorso è rigettato e il decreto confermato, con rideterminazione dei termini dalla notifica.
Nota della Redazione
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