Rinuncia agli atti e giudizio pensionistico non notificato: estinzione senza accettazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 85 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la rinuncia agli atti del giudizio determina l’estinzione del processo senza necessità dell’accettazione della controparte quando il ricorso introduttivo non sia stato notificato. La pendenza della causa, in tale ipotesi, è effetto del solo deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., e non dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che non trova applicazione la regola dell’accettazione incondizionata prevista dall’art. 110 cod. giust. cont., letto in relazione al combinato disposto degli artt. 7, comma 2, cod. giust. cont. e 306 cod. proc. civ.. L’estinzione opera pertanto d’ufficio, con declaratoria immediata nel dispositivo.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico, ha depositato ricorso in materia di pensione chiedendo l’accredito dei contributi figurativi relativi a un periodo di aspettativa sindacale non retribuita, parametrati alla retribuzione di un dipendente con inquadramento di area e profilo corrispondenti, con conseguente condanna dell’INPS, gestione ex INPDAP, all’accredito e, se ritenuto opportuno, consulenza tecnica contabile per il calcolo.

Il ricorso, depositato in data 20.02.2025, non è stato notificato alla controparte, al pari del decreto di fissazione di udienza. In data 21.02.2025 è pervenuto atto di rinunzia agli atti del giudizio a firma dei procuratori del ricorrente, muniti di procura speciale, motivato dalla necessità di preventiva notifica dell’atto di diffida a provvedere. All’udienza nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene agli effetti della rinuncia agli atti in un giudizio pendente solo per effetto del deposito del ricorso, senza notificazione alla controparte. Il Collegio muove dal rilievo che il ricorso introduttivo, pur iscritto al ruolo, non risulta notificato all’INPS, così come il decreto di fissazione di udienza.

Il giudice richiama il combinato disposto degli artt. 7, comma 2, cod. giust. cont. e 306 cod. proc. civ., letti in relazione all’art. 110 cod. giust. cont.. Da tale cornice normativa ricava che, quando la notificazione non è avvenuta, la pendenza della causa deriva dal solo deposito, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., e non dall’instaurazione del contraddittorio.

Su questa premessa, la Corte esclude che sia necessaria l’accettazione incondizionata della controparte, richiesta dall’art. 110 cod. giust. cont. per la rinuncia agli atti. L’accettazione presuppone infatti un contraddittorio già instaurato, che nella specie difetta per l’omessa notificazione.

Il Collegio conforta la soluzione con il richiamo a Cass. n. 6850/2011, a C. conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 185/2021/M e a questa Sezione, sent. n. 242/2022, con i relativi richiami giurisprudenziali. La rinuncia, ritualmente sottoscritta dai procuratori muniti di procura speciale, produce quindi l’estinzione del giudizio, dichiarata nella specie dal giudice.

Il dispositivo dichiara estinto il giudizio e nulla per le spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, cod. giust. cont. La decisione è assunta non definitivamente pronunciando, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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