Conto non parificato e deconto: improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 156 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale trasmesso alla Corte dei conti senza parificazione, perché l’amministrazione ha accertato addebiti a carico dell’agente contabile, non è improcedibile per il solo difetto di visto di regolarità, approvazione o parifica. In tale ipotesi la improcedibilità del conto deriva dalla mancanza delle necessarie rettifiche: prima del deposito del conto il responsabile deve compilare un conto rettificativo, da depositare al giudice contabile e da portare immediatamente alla decisione del Collegio, secondo la disciplina del deconto. Resta fermo il potere-dovere del Pubblico Ministero di procedere a ricorso per resa del conto e il diritto del contabile di instaurare giudizio per la verifica del conto e l’accertamento del diritto all’aggio.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla riscossione di entrate di un Comune per l’esercizio finanziario 2017, riferibile a un agente contabile costituito in forma cooperativa. Il conto, trasmesso all’ente nel febbraio 2018, non veniva parificato: l’amministrazione accertava l’omesso versamento di somme riscosse. Solo nel novembre 2018 il contabile regolarizzava la propria posizione con un versamento, ma nel 2019 il conto originario veniva trasmesso alla Corte dei conti privo di parifica e senza alcuna formalizzazione dell’omesso versamento.

Su relazione del magistrato istruttore, depositata in Segreteria nel novembre 2019, veniva richiesta la fissazione dell’udienza per la discussione di una questione preliminare di improcedibilità. Il Comune confermava che il conto non era stato parificato perché non concordante con le proprie scritture; il legale rappresentante dell’agente contabile confermava la ricostruzione, mentre il Pubblico Ministero evidenziava l’improcedibilità del conto non parificato.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica investe il rapporto tra il difetto di parificazione e la giustiziabilità del conto. La Corte ricorda che la parifica è presupposto della giustiziabilità del conto in base ai principi generali e all’art. 140, comma 3, c.g.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza consultiva delle Sezioni riunite e da precedenti della stessa Sezione.

Il Collegio opera però una precisazione decisiva. Quando sussistono addebiti accertati dall’amministrazione, questa non può procedere né al visto di regolarità e all’approvazione previsti dall’art. 139, comma 2, c.g.c., né alla parificazione necessaria ai sensi degli artt. 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c.. In tali ipotesi la improcedibilità non può quindi essere dichiarata per la sola mancanza di questi atti.

La disciplina di settore prevede però che, prima dell’instaurazione del giudizio di conto, l’amministrazione compili un conto rettificativo, nel quale si contabilizzano le partite contestate sulla base della contabilità interna dell’ente. Tale conto va depositato al giudice contabile e portato immediatamente alla decisione del Collegio, secondo la figura del deconto già prevista dall’art. 34 R.D. 1038/1933, oggi sostituito dall’art. 147, comma 3, lett. c), c.g.c.. Il conto originario, recante poste errate e non parificabile, non può essere depositato prima di tale rettifica.

Su questo fondamento la Corte dichiara il conto improcedibile, perché privo delle necessarie rettifiche. Nella motivazione resta fermo che, ove l’amministrazione non proceda all’immediato deposito del deconto, il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di ricorrere per la resa del conto ai sensi degli artt. 141 segg. c.g.c., mentre il contabile può instaurare un giudizio di verifica del conto e di accertamento del diritto all’aggio tramite ricorso a istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c.. La mancata costituzione delle parti e l’esito in rito determinano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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