Gestore aeroportuale agente contabile e resa del conto dei diritti di imbarco (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 144 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore aeroportuale che riscuote i diritti di imbarco di natura erariale e li riversa allo Stato assume la qualità di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. La qualificazione soggettiva si acquista per il solo fatto della riscossione di somme di spettanza pubblica e prescinde dal titolo della gestione e dalle sue concrete modalità. Il giudizio di resa del conto è imprescrittibile, perché relativo a diritti indisponibili finalizzati al controllo della regolarità della gestione, distinto dal giudizio di responsabilità. Un prospetto riepilogativo pluriennale non integra il conto giudiziale, che va redatto al termine di ogni esercizio secondo i requisiti di legge.

Il Fatto

La Procura regionale, sulla base di una segnalazione della Ragioneria generale dello Stato, ricorreva per la resa del conto nei confronti della società di gestione dell’aeroporto, quale agente contabile tenuto alla riscossione e al riversamento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’art. 2, comma 11, della legge n. 350/2003, per gli esercizi dal 2004 al 2022. Il giudice monocratico, con decreto n. 31/2023/FU, accoglieva il ricorso e assegnava il termine per il deposito dei conti.

La società proponeva opposizione al collegio ex art. 142 c.g.c., lamentando l’irritualità della comunicazione del decreto e la prescrizione del diritto alla resa del conto per gli anni 2004/2012, e rappresentando comunque la disponibilità a presentare i conti per gli ultimi dieci anni. Nelle more depositava prospetti contabili delle riscossioni e dei versamenti per gli esercizi 2013/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irritualità della comunicazione. Per gli agenti contabili dotati di autonomia gestionale la notifica va effettuata al soggetto con cui la società è in rapporto di servizio; nella specie il decreto è stato comunicato per il tramite del soggetto vigilato e la procedura ha comunque raggiunto lo scopo, consentendo l’opposizione, depositata in data 12 gennaio 2024 e ritenuta tempestiva.

Quanto alla prescrizione, la Corte aderisce al consolidato orientamento (Sez. Giur. Sicilia n. 1087/2021; SS.RR. n. 720/A/1991; n. 794/A/1992; n. 72/A/1996) che ritiene il diritto alla resa del conto e il relativo giudizio imprescrittibili. Il giudizio ex artt. 141 e segg. c.g.c. differisce da quello di responsabilità amministrativa, assoggettato a termini prescrizionali, e risponde all’esigenza di verificare la regolarità della gestione: finché i conti non sono presentati, il giudizio non può aver luogo. Il richiamo alla pronuncia della Sezione Veneto è pertanto inconferente.

Sul piano soggettivo, la Corte richiama l’art. 74 del R.D. n. 2440/1923 e l’art. 178 del R.D. n. 827/1924, nonché gli artt. 137 e seguenti c.g.c., e ribadisce che elementi essenziali dell’agente contabile sono la maneggio di denaro pubblico e la natura pubblica del bene gestito. Nessun rilievo assumono il titolo e le modalità del rapporto (Cass. S.U. n. 846 del 1974); la qualità può essere assunta anche da persone giuridiche private concessionarie di servizi pubblici (Cass. S.U. n. 12367 del 2001). La riscossione dei diritti erariali presso i vettori, il loro riversamento in appositi capitoli del bilancio dello Stato e la disciplina dell’art. 2, commi 3-bis e 3-quater, della legge n. 350/2003 confermano la qualificazione, peraltro non contestata dalla società.

Infine, i prospetti depositati non valgono come conto giudiziale: difettano dei requisiti formali e dei dati analitici mensili richiesti, non sono redatti per singola annualità né muniti del visto di concordanza e della parificazione della Ragioneria territoriale. Il decreto opposto è confermato integralmente, con rideterminazione dei termini dalla notifica della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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