Danno erariale da distrazione di contributo pubblico e rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 118 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce un contributo pubblico per realizzare un programma di intervento economico instaura con l’Ente erogante un rapporto di servizio di carattere funzionale, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. La distrazione delle somme dalla destinazione imposta dal bando integra una condotta antigiuridica produttiva di danno erariale. Il danno è certo e attuale nella misura delle risorse indebitamente percepite e non restituite, con conseguente obbligo di restituzione maggiorato di rivalutazione e interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, chiedendone la condanna al pagamento in favore della Regione Toscana di euro 19.212,38, oltre interessi e rivalutazione. Il convenuto, in qualità di futuro titolare d’impresa, aveva presentato domanda di finanziamento a valere sul Bando Creazione di Impresa per un progetto di avvio di attività edile.
Con delibera del gestore era stato concesso un finanziamento di euro 24.500,00 a fronte di un investimento ammesso di euro 35.000,00 ed era stato erogato un anticipo di euro 19.600,00. Il progetto non veniva rendicontato nei termini, con avvio del procedimento di revoca totale e obbligo di restituzione dell’anticipo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Il mero deposito di una procura alle liti su foglio separato, in assenza di formale memoria di costituzione, è irrituale. A norma del combinato disposto degli artt. 29 c.g.c. e 83, comma 3, c.p.c. la procura è valida solo se apposta in calce o congiunta alla memoria di costituzione. La nullità della procura comporta l’irrilevanza dell’elezione di domicilio ivi contenuta.
Sul merito, il Collegio ritiene ravvisabili tutti gli elementi della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica connotata da dolo, il pregiudizio finanziario pubblico e il nesso eziologico. Quanto al rapporto di servizio, la Corte richiama l’orientamento consolidato della Cassazione a Sezioni unite (sent. n. 4511/2006; sent. n. 7377 del 2013; ord. n. 20434/2009), secondo cui assume funzione dirimente non la natura giuridica del responsabile, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite.
Il privato che abbia percepito fondi pubblici per realizzare programmi di intervento in specifici settori economico-sociali instaura un rapporto funzionale con l’Ente erogante che lo rende responsabile del danno causato dall’utilizzo indebito delle somme rispetto al programma stabilito (Cass. civ. n. 1775/2013, n. 3310/2014, n. 1515/2016, n. 28504/2017, n. 11185/2018).
Sulla condotta antigiuridica, la Regione aveva emanato il bando citato grazie agli strumenti finanziari di cui all’art. 37 del Regolamento UE n. 1303/2013 nella forma del microcredito. Il convenuto, consapevolmente, aveva richiesto e ottenuto il finanziamento distraendolo dalle finalità per cui era stato concesso, omettendo la dovuta rendicontazione e la restituzione dell’anticipo.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo nella presentazione della domanda per un’iniziativa imprenditoriale che il convenuto non aveva seria intenzione di avviare, al solo fine di percepire indebitamente l’anticipo. Il danno erariale è certo, concreto e attuale, quantificato in euro 19.212,38, con decorrenza degli interessi legali dal 21 agosto 2023 fino al soddisfo. L’adozione di autonome iniziative di recupero da parte dell’Amministrazione non è ostativa alla concorrente azione erariale, stante l’autonomia delle rispettive procedure.
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Nota della Redazione
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