Contributi PAC e omessa dichiarazione cause di divieto integrano danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 145 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore di contributi pubblici agricoli che, nel presentare la domanda, dichiari falsamente l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011 consegue indebitamente le provvidenze e risponde del relativo danno erariale. Costituisce causa di divieto la condanna riportata per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis cod. pen. La Corte dei conti ha giurisdizione anche nei confronti dei percettori di sussidi pubblici, i quali intrattengono un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione erogatrice. Il danno è pari all’intero importo dei contributi indebitamente percepiti, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana conveniva in giudizio il percettore di contributi agricoli, chiedendone la condanna al pagamento di euro 41.081,20, oltre rivalutazione e interessi, in favore di AGEA, e delle spese di giustizia in favore dello Stato.
L’azione prendeva avvio da una segnalazione della Guardia di Finanza relativa a contributi pubblici erogati nell’ambito della P.A.C. Il convenuto aveva presentato due domande, percependo complessivamente l’importo sopra indicato. Dagli accertamenti emergeva che lo stesso aveva dichiarato falsamente l’insussistenza di cause di divieto, essendo stato condannato nel 1995, con sentenza divenuta irrevocabile nel 1996, per truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. La decadenza dalla provvidenza veniva dichiarata con provvedimento amministrativo. Il convenuto non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiarava preliminarmente la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non costituitosi.
Nel merito, la domanda della Procura erariale era ritenuta fondata. La Corte ricostruiva analiticamente le erogazioni ricevute dal convenuto in relazione alle due domande presentate, per complessivi euro 41.081,20, e rilevava che nella compilazione del riquadro relativo alle cause di divieto, decadenza e sospensione lo stesso aveva reso dichiarazione mendace.
Il Collegio richiamava l’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, come integrato dal decreto-legge n. 113/2018, che preclude la concessione dei contributi a quanti abbiano riportato condanna per art. 640-bis cod. pen. Dagli atti del casellario emergeva la condanna riportata dal convenuto, divenuta irrevocabile nel 1996.
La Corte affermava quindi che la dichiarazione mendace integrava un comportamento dolosamente preordinato e che il convenuto non poteva ragionevolmente ignorare l’irrevocabile pronuncia a proprio carico. Da ciò derivava il conseguimento indebito delle provvidenze e il conseguente danno erariale, pari ai contributi illecitamente percepiti.
Sulla giurisdizione, il Collegio richiamava il principio secondo cui la Corte dei conti è competente anche nei confronti dei percettori di sussidi pubblici, in quanto essi intrattengono un rapporto di servizio con l’amministrazione erogatrice, citando le Sezioni Unite n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015 e n. 21297/2017. Il convenuto era pertanto condannato al pagamento della somma, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali, oltre alle spese di giudizio in favore dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.