Ritardo attuativo PNRR e obblighi di diligenza qualificata del soggetto attuatore (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 314 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto attuatore di un intervento finanziato con risorse del PNRR è tenuto a una diligenza qualificata nella gestione delle somme trasferite, funzionale al rispetto dei termini di conclusione fissati a livello euro-unitario. Il ritardo maturato nella fase di avvio delle procedure, la mancata movimentazione economico-finanziaria e il difetto di alimentazione della piattaforma ReGiS integrano profili di criticità rilevabili dalla Sezione regionale di controllo. La mancata implementazione del sistema interno di audit e l’omessa risposta ai quesiti istruttori aggravano il quadro e possono esporre l’ente al rischio di restituzione degli importi percepiti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo sulla gestione del progetto identificato nella misura M4C1I1.1, “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del valore complessivo di euro 1.728.000,00, di cui è soggetto attuatore il Comune di Pagani (SA) e amministrazione titolare il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
I dati pubblicati sul sistema ReGiS al 31 ottobre 2025 evidenziavano un piano dei costi non valorizzato, fasi obbligatorie prive di date di inizio e fine, nessuna informazione sulle procedure di aggiudicazione e un avanzamento economico-finanziario pari a zero. Con nota del 31 ottobre 2025 la Sezione ha chiesto una relazione sullo stato di avanzamento. L’ente ha riscontrato con nota del 9 dicembre 2025, dichiarando ritardi e disallineamenti rispetto ai dati di sistema.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro degli obblighi gravanti sul soggetto attuatore. Il d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla l. n. 108 del 2021, impone alle amministrazioni titolari di rimuovere o correggere irregolarità suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi e il rimborso delle spese da parte della Commissione europea. Le risorse assegnate mantengono il vincolo di destinazione per tutta la durata del programma.
L’ente ha rappresentato che l’avvio delle procedure era subordinato alla sottoscrizione dell’accordo di concessione, intervenuto solo in data 8 agosto 2025, e che da tale momento sono stati avviati i termini. Ha dichiarato che non risulta possibile completare tutte le attività entro il 30.06.2026, prevedendo il completamento al 30.12.2026.
La Corte rileva che nessuna risorsa è stata accreditata all’ente, che non sono stati effettuati accertamenti di entrata e che il totale delle risorse accertate o incassate è pari a euro 0,00. Sul valore complessivo l’avanzamento economico-finanziario resta pari a zero sia al 31 ottobre sia al 10 dicembre 2025. Non si registra alcun incasso né pagamento.
Le criticità materializzano, secondo la Sezione, un grave ritardo che può mettere a rischio il rispetto dei termini ultimi di conclusione dei lavori. Il ritardo appare difficilmente recuperabile e espone l’ente al rischio di restituzione degli importi percepiti, oltre che a un possibile aumento dei prezzi dei lavori. La Sezione rileva inoltre la mancata implementazione del sistema interno di audit, richiamando l’art. 147 del TUEL e l’art. 8, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2021.
Da qui l’accertamento dei profili di criticità allo stato degli atti, la raccomandazione di espletare senza indugio i controlli interni e di aggiornare tempestivamente i dati su ReGiS, con richiesta di una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026.
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Nota della Redazione
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