Responsabilità contabile del segretario amministrativo per danno d’immagine e peculato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 140 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile per i fatti storici e per la condotta accertati, che non possono essere rimessi in discussione. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è voce autonoma rispetto al danno patrimoniale, avendo presupposti e caratteristiche differenti, e trova la sua genesi nel reato commesso dal dipendente infedele che suscita discredito nella collettività. La diffusione mediatica costituisce indicatore o sintomo del pregiudizio derivato alla reputazione istituzionale, ma non presupposto indefettibile della relativa responsabilità. Il giudice contabile può accogliere la quantificazione operata dal requirente quando essa sia parametrata al danno patrimoniale e caratterizzata da evidente favor rei. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il segretario amministrativo di un dipartimento universitario, contestando la sottoscrizione, tra agosto e novembre 2011, di numerosi mandati di pagamento privi di causa, a favore del convenuto medesimo e di altro personale assegnato al dipartimento, in mancanza di documentazione giustificativa della spesa e di delibera autorizzativa del Consiglio di Dipartimento.
Il convenuto era stato sottoposto a procedimento penale e condannato per peculato con sentenza divenuta irrevocabile, con sospensione condizionale della pena e interdizione dai pubblici uffici. La Procura contabile, pur prendendo atto dell’integrale restituzione delle somme indebitamente riscosse, riteneva sussistenti i presupposti per la contestazione del danno, in particolare di quello all’immagine, e chiedeva la condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra il danno patrimoniale, interamente eliminato dalla restituzione delle somme da parte degli indebiti percettori, e il danno all’immagine, che da questo va nettamente distinto perché ha presupposti e caratteristiche differenti. Quest’ultimo si configura come lesione della reputazione della pubblica amministrazione, compromettendo il rapporto di fiducia e di affidamento dei consociati nelle istituzioni.
Il giudice contabile richiama il quadro normativo che riconduce a sistema il danno all’immagine: l’art. 30-ter d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, e l’art. 17, comma 30-ter, d.lgs. n. 174/2016, che impone la comunicazione al procuratore regionale dei delitti commessi a danno delle amministrazioni. Sul piano processuale opera l’art. 651 cod. proc. pen.: la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo per le restituzioni e il risarcimento.
Da ciò deriva che i fatti storici, la condotta del convenuto e la configurazione del reato di peculato accertati in sede penale non possono essere rimessi in discussione. La Corte ritiene irrilevante ogni riferimento alla diversa imputazione soggettiva e conferma la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, sostenuta dalla sentenza penale definitiva e dalla notevole diffusione della notizia.
Sul punto la motivazione precisa, richiamando la giurisprudenza più attenta, che la diffusione mediatica è indicatore e sintomo del pregiudizio, non presupposto indefettibile, potendo la notizia della condotta illecita prescindere dal risalto dei media. Quanto alla quantificazione, il Collegio ritiene corretta e caratterizzata da favor rei la somma calcolata dal requirente, corrispondente a una frazione del danno patrimoniale diretto, e accoglie la domanda nella misura di euro 20.000,00 oltre accessori, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.