Conto unico su più regioni improcedibile per difetto di competenza territoriale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 89 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che cumuli indistintamente le gestioni di beni pubblici svolte in regioni diverse è improcedibile davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, perché la ripartizione di competenza dettata dall’art. 18 lett. B del codice di giustizia contabile individua il giudice naturale precostituito per legge e non è derogabile in virtù di scelte organizzative dell’amministrazione. La nozione di agente contabile, ai sensi dell’art. 610 del R.D. n. 827/1924, va intesa in senso lato e ricomprende chi abbia la disponibilità del denaro pubblico e il potere di gestirlo. Non è pertanto agente contabile il dirigente aeroportuale che, per la prassi invalsa dopo la riforma del settore, si limiti ad accertare il dovuto e a riscontrare i versamenti eseguiti direttamente dai debitori sui capitoli di bilancio dello Stato o su conto corrente dell’ente, difettando il maneggio di denaro pubblico.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2018 da una dirigente della Direzione aeroportuale regionale di un ente pubblico, con sede in un comune marchigiano, chiamata a rendicontare le riscossioni dei diritti aeroportuali e delle addizionali comunali presso gli aeroporti di Fano e di Foligno, il secondo situato in Umbria.
Il magistrato istruttore ha prospettato plurime criticità: l’incompetenza territoriale della Sezione per la gestione umbra, la carenza della qualità di agente contabile, la mancanza della parifica, l’imputazione a cassa di talune riscossioni e l’incompletezza del conto rispetto alle addizionali comunali. La dirigente e l’ente si sono costituiti chiedendo, in via preliminare, di escludere la qualità di agente contabile. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi il difetto di competenza per la gestione di Foligno e accertarsi la qualità di agente contabile di fatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo della competenza territoriale. L’art. 18 lett. B del codice di giustizia contabile limita la competenza di ciascuna Sezione ai conti resi dagli agenti contabili in servizio presso uffici ed enti pubblici aventi sede nella regione, nonché riguardanti attività di gestione svolte nel territorio regionale. Poiché il conto è unico e ricomprende indistintamente le riscossioni dei due aeroporti, senza elementi per distinguere le gestioni, il giudizio è improcedibile quanto alle poste riferibili allo scalo umbro.
La tesi difensiva dell’unicità del conto come scelta semplificatrice non è condivisa: la ripartizione di competenza individua il giudice naturale precostituito per legge e non può essere derogata da scelte organizzative dell’amministrazione. La Corte richiama sul punto la propria ordinanza n. 88/2021, che già aveva distinto le gestioni dei due scali.
Rilevato che l’inammissibilità comporterebbe un nuovo deposito del conto, il Collegio scrutinа comunque la questione relativa alla qualità di agente contabile. Il D.P.R. n. 1085/1982 individuava nel direttore della circoscrizione aeroportuale, dipendente dal Ministero dei Trasporti, l’agente contabile, in quanto incaricato della materiale riscossione. Le modifiche normative successive, con la costituzione di società di gestione e la riserva all’ente della gestione diretta di alcuni scali, hanno mutato il quadro.
Per prassi consolidata, i soggetti obbligati versano periodicamente i diritti direttamente sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato e le addizionali su conto dell’ente; il dirigente si limita ad accertare il dovuto e a riscontrare i versamenti mediante copia dei bonifici. Difetta dunque la disponibilità materiale del denaro, confermata in udienza dalla stessa dirigente.
Secondo l’art. 610 del R.D. n. 827/1924 e la consolidata giurisprudenza contabile — richiamata la Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 29/2017 — la nozione di agente contabile ricomprende chi abbia la disponibilità del denaro pubblico e il potere di gestirlo. Poiché la dirigente non ha svolto attività di riscossione o di pagamento, manca il presupposto essenziale e il giudizio di conto è improcedibile anche per tale ragione. Restano assorbite le ulteriori censure; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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