Nessun obbligo di riesame su licenza NCC revocata con giudicato (Cons. Stato n. 10016 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di provvedimenti definitivi che hanno revocato una licenza NCC per mancanza di un requisito essenziale e che sono stati oggetto di pronunce passate in giudicato, l’amministrazione non è tenuta a riesaminare nuovamente la vicenda. L’istanza che riproponga la medesima pretesa, senza allegare alcun aliquid novi rispetto ai presupposti già valutati, è inidonea a fondare un obbligo di provvedere e difetta della legittimazione sostanziale del richiedente, il quale non chiede un nuovo titolo ma la reintestazione di una licenza non più esistente perché revocata. Il requisito della disponibilità della rimessa, se la sua mancanza è stata accertata con pronuncia irrevocabile, non può essere rimesso in discussione mediante una nuova domanda amministrativa.
Il Fatto
L’appellante, imprenditore nel settore del noleggio con conducente, aveva acquistato nel 2015 l’azienda di NCC comprensiva di una licenza rilasciata nel 2002 al dante causa. Il Comune aveva prima sospeso il procedimento di trasferimento del titolo, poi negato l’autorizzazione all’esercizio del servizio per il veicolo indicato e infine revocato la licenza per mancanza di una rimessa idonea nel territorio comunale.
I ricorsi avverso tali provvedimenti erano stati respinti in primo e in secondo grado, con pronunce divenute definitive. Nel 2023 l’appellante ha diffidato il Comune chiedendo il rilascio dell’autorizzazione alla sostituzione dell’autovettura o, in via gradata, la reintestazione della licenza a proprio nome. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, ritenendo l’istanza reiterativa e priva di elementi di novità. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la decisione di primo grado e respinge l’appello. La questione giuridica riguarda l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere su una diffida che ripropone una pretesa già definita da atti definitivi, oggetto di giudicato.
Il Consiglio di Stato rileva che l’istanza del 3 marzo 2023 non presenta alcun aliquid novi rispetto ai provvedimenti già adottati in relazione alla licenza, revocata per mancanza di un requisito essenziale e impugnata con ricorsi respinti in entrambi i gradi. La difesa dell’appellante sosteneva che la cessione della licenza e la regolarizzazione dei requisiti, in particolare la locazione di una rimessa, costituissero fatti nuovi. La Corte esclude però che tale circostanza possa assumere rilievo, poiché la locazione dell’autorimessa è antecedente all’adozione di tutti gli atti impugnati.
Il Collegio richiama la sentenza n. 5154 dell’8 novembre 2017, con cui era stata confermata la legittimità della revoca, divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione di cui alla sentenza n. 7148 del 19 dicembre 2018. In quella sede era stato ritenuto adeguatamente approfondito l’accertamento sull’inidoneità della rimessa dichiarata dal dante causa, destinata ad altro uso e comunque non utilizzata.
Da ciò discende che, a fronte di provvedimenti definitivi coperti da giudicato, l’amministrazione non era tenuta a riesaminare la vicenda. L’istanza, non contenendo elementi di novità rispetto alla variazione dell’automezzo e soprattutto rispetto al presupposto del rigetto costituito dalla revoca, difetta anche della legittimazione sostanziale dell’appellante, che chiede il rinnovo o la reintestazione di una licenza non più esistente. L’appello è pertanto infondato e le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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