Sospensione termini nulla osta per effetto D.L. 145/2024 (TAR Campania n. 4575 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta al lavoro subordinato, disposta dall’art. 3 del D.L. n. 145/2024 per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, comporta la sospensione del decorso del termine semestrale di validità del titolo di cui all’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. Ne consegue che il provvedimento di decadenza adottato per mero decorso del termine, senza considerare la causa di sospensione, è illegittimo per difetto di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa, non potendo la decadenza sanzionare un’inerzia resa inesigibile dalla norma sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, datore di lavoro, aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di un cittadino del Bangladesh, rilasciato ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e trasmesso alla competente sede consolare italiana a Dhaka. Nelle more del procedimento per il rilascio del visto, è entrato in vigore il D.L. n. 145/2024, il cui art. 3 ha disposto la sospensione dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati ai lavoratori di Paesi a rischio, tra cui il Bangladesh, fino alla conferma del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Ciononostante, la Prefettura ha dichiarato la decadenza del nulla osta per decorso del termine di validità di sei mesi, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’illegittimità della decadenza per essere il mancato ingresso dipeso da cause non imputabili al lavoratore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure, rilevando che la Prefettura ha applicato in via automatica la regola della decadenza del nulla osta per decorso del termine semestrale, senza considerare la disciplina speciale sopravvenuta. L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024 ha infatti sospeso l’efficacia dei nulla osta rilasciati per lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, fino alla conferma espressa dello Sportello Unico circa il positivo espletamento delle verifiche.
La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, alla data di entrata in vigore del decreto non era stato rilasciato il visto d’ingresso e non risultava intervenuta la conferma dello Sportello Unico, sicché operava la causa di sospensione legale. Tale sospensione, ha osservato il Collegio, comporta quale effetto connaturato la sospensione del decorso di tutti i termini collegati, incluso quello di validità del nulla osta.
L’amministrazione ha invece dichiarato la decadenza come se il quadro normativo fosse rimasto immutato, applicando una norma la cui operatività era stata neutralizzata dalla legge sopravvenuta. Il mancato completamento dell’iter non è dipeso da inerzia del ricorrente o del lavoratore, ma dall’impedimento legale e dalla mancata conclusione delle verifiche da parte della stessa Prefettura.
Il Tribunale ha concluso che è contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento ritenere decorrente un termine di decadenza durante il periodo in cui l’efficacia del titolo è legalmente congelata, essendo inesigibile il comportamento che la decadenza mira a sollecitare. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.