Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 183 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza, proposta ex art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, può essere dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. allorché l’Amministrazione, nelle more del giudizio, abbia integralmente adempiuto all’obbligo di provvedere. L’avvenuto adempimento non elide, tuttavia, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la quale, avendo dato causa al giudizio con la propria inerzia, è tenuta alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 173 del 21 dicembre 2022, notificata in forma esecutiva, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di una docente, della somma di €2.500,00 per gli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, da corrispondersi mediante l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi e rivalutazione.
A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituendosi in giudizio, aveva segnalato di aver provveduto al pagamento in favore della ricorrente nel mese di gennaio 2026, richiedendo pertanto la declaratoria di cessata materia del contendere. Tale circostanza è stata confermata dal difensore della ricorrente nel corso della camera di consiglio del 27 marzo 2026, il quale ha insistito affinché la declaratoria fosse pronunciata con refusione delle spese di lite a carico del Soggetto pubblico, per soccombenza virtuale.
Il Tribunale amministrativo ha quindi dichiarato la cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., norma che codifica l’ipotesi in cui, sopravvenuto l’adempimento, non residui alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna in capo all’Amministrazione resistente, ancorandola al principio della soccombenza virtuale. Tale principio postula che, sebbene il giudizio si sia concluso senza una pronuncia nel merito, la parte che con il proprio comportamento ha dato causa alla controversia debba sopportarne i costi, in coerenza con la regola generale della responsabilità processuale.
Le spese sono state liquidate in €800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., richiamato dal processo amministrativo. Il Collegio ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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