Diniego di cittadinanza fondato su mera denuncia penale e difetto di motivazione (Cons. Stato n. 10016 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce concessione e non autorizzazione, espressione di discrezionalità di alta amministrazione, sindacabile nei limiti del controllo estrinseco di logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. La mera esistenza di un procedimento penale a carico del richiedente, non sfociato in condanna e privo di ulteriori elementi di criticità, non integra idoneo supporto motivazionale del diniego. L’Amministrazione è tenuta a una istruttoria completa ed esaustiva, che valorizzi la buona fede dell’interessato e il fatto che la sentenza di assoluzione sia già intervenuta prima della domanda. In tale ipotesi il provvedimento reiettivo è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario ha presentato in data 4.9.2016 istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. L’Amministrazione ha respinto la domanda con decreto del 9.6.2021, rilevando a carico del richiedente un procedimento penale per lesioni personali, avviato a seguito di denuncia del 23.12.2010.
Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso, ritenendo la valutazione amministrativa non irragionevole né sproporzionata, sull’assunto della recessività dell’interesse del richiedente rispetto alle esigenze di ordine pubblico. Il richiedente ha proposto appello, riproponendo la violazione dell’art. 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992 e i vizi di istruttoria e motivazione, evidenziando che la sentenza di assoluzione era anteriore alla domanda. La Sezione ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 1327 del 3 aprile 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento dell’istituto: la cittadinanza per naturalizzazione non è autorizzazione che rimuove un limite a un preesistente diritto, ma concessione che implica un apprezzamento di opportunità sull’integrazione del richiedente nel tessuto sociale. Il provvedimento è atto di alta amministrazione, condizionato a uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 5913 del 2011 e da Cons. Stato, sez. III, n. 104 del 2022.
Da tale qualificazione discende il limite del sindacato giudiziale, circoscritto al controllo estrinseco: verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 7036 del 2020. Il giudice non può estendere l’esame al merito della valutazione amministrativa.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Sezione rileva che la sentenza di assoluzione del Tribunale di Bergamo, emessa con formula “per non aver commesso il fatto”, è intervenuta in data 2.3.2015, dunque prima della domanda del 4.9.2016. L’Amministrazione ha fondato il diniego sulla sola constatazione dell’avvio del procedimento penale, senza valorizzare la buona fede dell’interessato, non contestata, né verificare altri elementi di criticità.
Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. III, n. 8394 del 2023, secondo cui la mera denuncia, non seguita da condanna e priva di elementi ulteriori, non costituisce idoneo supporto motivazionale. Ribadisce inoltre che l’istruttoria deve essere completa ed esaustiva e non può prescindere dalla valutazione degli elementi esistenti al momento della domanda, tra cui la sentenza di assoluzione, e di quelli sopravvenuti fino all’emissione del provvedimento.
L’appello è pertanto accolto, con annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 141/2025 e del provvedimento di diniego, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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