Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora esclusa (TAR Calabria n. 962 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, ordinando l’esecuzione integrale della pronuncia entro un termine perentorio. L’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è accoglibile anche a fronte della moratoria di centoventi giorni, quando questa sia già decorsa. La Carta elettronica del docente non costituisce un corrispettivo della prestazione lavorativa, ma un contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale: ne deriva che la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è manifestamente iniqua e va rigettata. La disciplina dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con spese commissariali a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’ottemperanza alla sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna al pagamento della somma complessiva di € 1.500,00.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione e risultava passata in giudicato. Decorso il termine di moratoria senza adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 8 marzo 2024, anche all’indirizzo di posta elettronica certificata dedicato, ed è passata in giudicato come da attestazione resa il 17 luglio 2024. Sussistono dunque i presupposti dell’azione di ottemperanza.
Costituitosi il Ministero e decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica, senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. merita accoglimento. Il Ministero deve pertanto eseguire integralmente la sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione.
In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora un Commissario ad acta — un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente — affinché provveda, in via sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese per l’attività commissariale sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori ma estensibile alle altre condanne pecuniarie.
Il Tribunale rigetta invece l’istanza di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., giudicandola manifestamente iniqua. La Carta elettronica del docente non costituisce un corrispettivo, bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente: tale funzione esclude la configurabilità del pregiudizio che giustifica la misura.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali ed accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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