Sanzione disciplinare scolastica annullata per difetto di contestazione e accesso difensivo (TAR Trentino-Alto Adige n. 165 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare irrogata all’alunna è illegittima quando la contestazione degli addebiti si limiti a generici riferimenti a “episodi inappropriati al contesto scolastico”, senza indicazione di fatti, date, luoghi o condotte. Il diritto di difesa impone che l’accesso agli atti del procedimento sia assicurato prima della seduta dell’Organo di garanzia e, comunque, prima dell’esecuzione della sanzione, non dopo. L’art. 7, comma 3, L.P. 17/1993 obbliga l’amministrazione a rendere disponibili, insieme alla comunicazione della decisione, gli atti richiamati sui quali essa si fonda. L’Organo di garanzia di istituto, se presieduto dal dirigente scolastico che ha già presieduto il Consiglio di classe, è affetto da violazione del requisito di imparzialità. È inoltre obbligatorio il tentativo di conciliazione prescritto dallo Statuto dello studente provinciale.

Il Fatto

I genitori di un’alunna, esercenti la potestà genitoriale, hanno impugnato davanti al giudice amministrativo la sanzione disciplinare della sospensione dalle attività didattiche per due giorni, irrogata dal Consiglio di classe in composizione straordinaria dell’Istituto comprensivo frequentato dalla figlia, nonché il successivo rigetto del ricorso da parte dell’Organo di garanzia interno all’istituto.

I ricorrenti lamentano che la contestazione d’addebito si limitasse a non meglio identificati “episodi inappropriati al contesto scolastico”, senza specificazione di fatti, date o condotte. Rilevano inoltre che l’accesso agli atti, pur richiesto a fini difensivi, fu loro consentito solo dopo l’esecuzione della sanzione e dopo la seduta dell’Organo di garanzia, e che quest’ultimo fu presieduto dalla stessa dirigente che aveva presieduto il Consiglio di classe. L’Istituto si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di interesse per essere la sanzione già eseguita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse: al destinatario di una sanzione, anche quando questa abbia esaurito i propri effetti, va riconosciuto un interesse, almeno morale, alla decisione nel merito. Viene richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 892 del 2019, ripreso dal TAR Milano n. 1663 del 2025.

Nel merito, il Collegio circoscrive il proprio sindacato alla legittimità e regolarità del procedimento disciplinare, esulando dalla cognizione del giudice amministrativo la valutazione sul merito della fattispecie sanzionata e sulla congruità della sanzione. Su questa base la difesa dell’Istituto, che in giudizio ha esposto una narrazione dei fatti non ricavabile dagli atti del procedimento, viene qualificata come motivazione postuma inammissibile.

Quanto all’accesso difensivo, il Tribunale osserva che l’istanza era finalizzata alla difesa e circoscritta agli atti del procedimento, di numero limitato: non poteva quindi essere qualificata come generica o massiva. Il suo differimento a un momento successivo all’esecuzione della sanzione, seguito dall’eccezione di inammissibilità dell’azione per difetto di interesse, costituisce un chiaro indice della violazione del diritto alla difesa, presidiato dagli artt. 1, comma 1-bis, e 7, comma 3, L.P. 17/1993. L’art. 7, comma 3, imponeva di rendere disponibile, insieme alla comunicazione della decisione, il verbale del Consiglio di classe e gli atti nello stesso richiamati, mai ostesi né prima né durante il giudizio. Ciò rende la motivazione opaca e imperscrutabile e impedisce di comprendere se la sanzione sia stata irrogata per un unico fatto grave o per reiterate infrazioni, come richiede l’art. 5, comma 10, della DGP n. 2523/2003.

Fondata è anche la censura sull’Organo di garanzia di istituto. Nella provincia di Bolzano trova applicazione lo Statuto dello studente approvato con DGP n. 2523 del 21.07.2003, non quello statale di cui al d.p.r. n. 249/1998. L’art. 6, comma 2, DGP n. 2523/2003 prescrive che l’organo sia presieduto da un rappresentante dei genitori. Nel caso concreto la dirigente scolastica, che aveva già presieduto il Consiglio di classe, ne ha assunto la presidenza predisponendo anche una nota istruttoria, vanificando così irrimediabilmente il requisito di imparzialità. Parimenti fondata è la censura sul mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 6, comma 6, del medesimo Statuto.

Il ricorso è dunque accolto e gli atti impugnati annullati, con condanna dell’Istituto comprensivo alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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