Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio legge n. 107/2015 (TAR Marche n. 401 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, in assenza di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento. La nomina del Commissario ad acta è disposta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non ricorrano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento. Le spese seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza, il diritto della parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione ed è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini.

Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dello stesso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi oltre accessori, da distrarsi a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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