Accesso difensivo e civico: irrilevante l’opposizione generica del controinteressato (TAR Marche n. 1005 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione del controinteressato all’accesso documentale e all’accesso civico deve essere specifica: occorre indicare quali informazioni concrete si intendano sottrarre e per quale ragione ciò sia necessario a tutelare interessi economici o commerciali. In difetto di tali precisazioni, l’amministrazione non dispone di elementi sufficienti per negare l’ostensione. La posizione di chi assume di essere stato ingiustamente incolpato da un appaltatore, con perdita di un’opportunità di profitto, integra un interesse differenziato e qualificato di natura difensiva. L’accesso documentale difensivo è complementare, e non alternativo, rispetto ai poteri istruttori di esibizione e di richiesta di informazioni nel processo civile ex artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver avviato trattative con l’impresa appaltatrice per acquisire il subappalto di alcune lavorazioni, consistenti nella stabilizzazione delle scarpate mediante semina dei c.d. “prati armati”, inserite nel progetto esecutivo solo tramite una perizia suppletiva di variante approvata con determinazione dirigenziale del 5/7/2024 n. 2567. Nel corso delle trattative l’appaltatore comunicava al Comune l’impossibilità di eseguire la lavorazione suppletiva per difficoltà imputabili alla ricorrente, individuata come possibile subappaltatrice. L’amministrazione ne prendeva atto e individuava soluzioni alternative per rispettare il termine dei lavori, fissato al 31/3/2026 perché finanziati con fondi PNRR.

Ritenendosi ingiustamente accusata e di aver perso un’opportunità di lavoro, la ricorrente presentava una prima istanza di accesso il 26/5/2025, respinta il 23/6/2025 per asserita carenza di un interesse diretto, concreto e attuale. Seguiva una seconda istanza il 10/7/2025, con cui invocava anche l’accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013, meglio precisava l’interesse difensivo in vista di un’azione risarcitoria verso l’appaltatore e ampliava gli atti richiesti. Il Comune accoglieva parzialmente l’istanza con provvedimento del 19/8/2025, confermato il 5/9/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del primo diniego. Il provvedimento del 5/9/2025 non è mera conferma: il Comune ha rivalutato nel merito l’intera questione, esaminando singolarmente i documenti residui. Il primo diniego, inoltre, si limitava a contestare l’incompletezza della domanda quanto all’interesse, poi chiarito con la seconda istanza, che invocava anche l’accesso civico e ampliava gli atti. Prima istanza e primo diniego dovevano quindi ritenersi superati.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale ritiene innegabile che la ricorrente vanti una posizione differenziata e qualificata per ragioni difensive, essendo stata indicata come responsabile dell’abbandono delle lavorazioni di variante e avendo perso un’opportunità di profitto. Non spetta al Comune né al giudice amministrativo valutare la fondatezza dell’azione risarcitoria, rimessa al giudice ordinario.

Le opposizioni dei controinteressati vengono giudicate generiche. Non è dato comprendere quali concrete esigenze di segretezza riguardino la corrispondenza richiesta, né quali informazioni siano capaci di compromettere interessi economici e commerciali dell’appaltatore o del direttore dei lavori. In difetto di tali precisazioni, il Comune non aveva elementi sufficienti per negare l’accesso.

Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze 25/9/2020, nn. 19, 20 e 21), secondo cui l’accesso documentale difensivo può esercitarsi indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile. Il rapporto tra istituti è quindi di complementarità, non di incompatibilità o reciproca esclusione.

Il ricorso è accolto: sono annullati i dinieghi del 19/8/2025 e del 5/9/2025 e il Comune deve consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. Per i documenti inesistenti o non ancora formati va rilasciata apposita attestazione. Le spese sono compensate, salva la ripetizione del contributo unificato, posto a carico del Comune secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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