Sopravvenuta carenza di interesse per provvedimenti comunali di sanatoria edilizia (Cons. Stato n. 10119 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti sopravvenuti nel corso del giudizio determinano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando attuano un assetto di interessi inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso all’impugnazione e tale da rendere inutile la prosecuzione del giudizio. L’inutilità di una pronuncia di merito può affermarsi solo all’esito di un’indagine condotta con il massimo rigore, per evitare che la declaratoria si risolva in una ipotesi di denegata giustizia. Qualora l’amministrazione abbia adottato nuovi provvedimenti all’esito di una rinnovata istruttoria, essi regolano ex novo il rapporto amministrativo e non sono travolti automaticamente dall’eventuale accoglimento dell’appello. La mancata impugnazione degli atti sopravvenuti e la mancata rinuncia non integrano di per sé mala fede o colpa grave ai fini della sanzione processuale.
Il Fatto
Il ricorrente e una società avevano adito il T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano per accertare l’illegittimità del silenzio del Comune e ottenere l’ordine di provvedere su alcune istanze di accertamento di conformità edilizia e di regolarizzazione di opere interne, presentate ex art. 85 e art. 98 della L.p. della Provincia Autonoma di Bolzano n. 13/1997. Il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, annullando i dinieghi taciti e ordinando all’amministrazione di provvedere.
La società controinteressata in primo grado ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza. Nelle more, in esecuzione della pronuncia appellata, il Comune ha rilasciato i provvedimenti di sanatoria e ha concluso in senso favorevole ai privati i procedimenti sulle opere interne e sulla regolarità dei montanti.
La Motivazione della Corte
Le parti appellate hanno eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che i nuovi titoli edilizi non erano stati impugnati e che l’appellante non avrebbe potuto trarre alcuna utilità da un eventuale accoglimento.
Il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento secondo cui i provvedimenti sopravvenuti rendono inammissibile o improcedibile il ricorso quando realizzano un assetto di interessi inoppugnabile, ostativo al conseguimento del bene della vita ambito (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200; Id., 22 aprile 2024, n. 3642). L’inutilità della pronuncia di merito va però accertata con il massimo rigore, per non incorrere in denegata giustizia (Consiglio di Stato, Sez. VII, 10 agosto 2022, n. 7076; Id., Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7895).
Nel caso concreto i nuovi provvedimenti comunali hanno determinato un assetto del rapporto amministrativo ormai regolato esclusivamente da essi. Anche un eventuale accoglimento dell’appello non arrecherebbe utilità all’appellante, perché i titoli edilizi sono stati emessi all’esito di una rinnovata istruttoria e non sarebbero travolti automaticamente dalla decisione, diversamente da quanto sostenuto dalla società.
La Corte accoglie quindi l’eccezione e dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese in ragione dell’epilogo processuale e del venir meno dell’interesse dopo la proposizione del ricorso.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 26, comma 1, secondo periodo, c.p.a. e art. 26, comma 2, c.p.a., il Collegio la respinge: i motivi non sono manifestamente infondati e la condotta dell’appellante non è improntata a mala fede o colpa grave, essendo la mancata rinuncia ragionevolmente dipesa dalla ritenuta sussistenza di un effetto caducatorio automatico, negato ma non per questo temerario.
Nota della Redazione
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