Carta docenti, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 965 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ove l’amministrazione non vi abbia spontaneamente provveduto. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 legittima l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine, e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La misura compulsoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere fissata negli interessi legali sulla somma dovuta, con tetto massimo pari al 10% dell’importo, secondo criteri di non manifesta iniquità.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per tre annualità, tramite la c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, con condanna dell’amministrazione all’erogazione di un buono elettronico di complessivo € 1.500,00 e al pagamento delle spese.
Il provvedimento, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, la ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione: il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e il passaggio in giudicato della sentenza.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con successivo deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) presso il Ministero, con facoltà di delega, incaricato di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, espletando le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: la mancanza di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento.
Il TAR ha poi accolto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolandola nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Quanto ai criteri, ha fissato come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche in caso di insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021. Il limite massimo è pari al 10% dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità, in coerenza con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019.
Le spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, sono poste a carico della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario e riduzione del 50% trattandosi di ricorso seriale.
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Nota della Redazione
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