Il giudicato di annullamento non impone nuova comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato n. 10077 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riedizione del potere amministrativo in esecuzione di un giudicato di annullamento deve rispettare gli effetti conformativi e preclusivi della pronuncia, ma non impone la riapertura del procedimento con una nuova comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990 quando i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica restano immutati rispetto alla precedente contestazione. Una strada rientra tra le vie vicinali pubbliche in presenza del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività territorialmente qualificata, della concreta idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale e di un titolo valido. L’inserimento nell’elenco delle strade comunali costituisce presunzione semplice di appartenenza all’ente o di uso pubblico. Il principio di non contestazione non esonera il giudice dall’esame dettagliato della documentazione versata in atti.

Il Fatto

Il proprietario di terreni siti nel Comune di Artena, ove esercita attività di allevamento allo stato brado, aveva apposto un cancello su un tratto della strada vicinale denominata “Crepadosso”. Il Comune aveva dapprima adottato un’ordinanza di rimozione, annullata dal T.a.r. per incompetenza del dirigente che aveva esercitato il potere in luogo del Sindaco. Il Sindaco aveva quindi emanato una nuova ordinanza, qualificando la via come strada vicinale e ordinando la rimozione del cancello.

Il ricorso proposto contro il nuovo provvedimento era stato respinto dal T.a.r. Lazio. Il proprietario ha proposto appello, contestando la natura pubblica della strada, l’esito della verificazione disposta in prime cure, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la qualificazione dell’atto come esercizio del potere di autotutela possessoria anziché di repressione dell’abuso edilizio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e ritiene assorbite le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione, essendo le doglianze infondate nel merito. La perizia giurata prodotta dall’appellante è dichiarata inammissibile perché depositata tardivamente in sede di memoria conclusionale.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, non superano le risultanze della verificazione disposta in primo grado. Il verificatore ha accertato che il tratto delimitato dal cancello è funzionale al collegamento di altre zone del territorio comunale e soggetto a pubblico transito, costituendo l’unica via pubblica per raggiungere la località di destinazione. Sulla categoria delle vie vicinali pubbliche la Corte richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, Sez. II, n. 5811 del 2024), che richiede la dimostrazione degli elementi costitutivi dell’uso pubblico, salvo che la strada sia inserita nell’elenco delle strade comunali, ciò rappresentando una presunzione semplice di uso pubblico. Il richiamo alla delibera consiliare che classifica la via come vicinale opera in questa direzione.

Quanto all’asserita risalenza dell’opera, la Corte rileva che i passaggi del ricorso di primo grado valorizzati dall’appellante non riguardano l’alveo delle censure. Sul principio di non contestazione richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 10319 del 2024: esso dispensa dalla prova solo i fatti non specificamente contestati, ma non esonera il giudice dall’esame dettagliato e motivato della documentazione.

Il motivo sulla mancata comunicazione di avvio è respinto richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 6830 del 2025: la riedizione del potere in esecuzione del giudicato non richiede nuova comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990 se fatti e qualificazione giuridica restano immutati. Nel medesimo senso la Corte cita Cons. Stato, Sez. VI, n. 7293 del 2022 sugli effetti preclusivi e conformativi del giudicato di annullamento.

Infine, il quinto motivo è infondato: il provvedimento impugnato fa leva in via principale sulla classificazione della via quale strada vicinale, assimilata alle strade comunali, e costituisce quindi esercizio del potere possessorio dell’ente. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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