I vizi degli atti di gara non impugnati non possono essere fatti valere contro la nuova aggiudicazione (TAR Puglia n. 560 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica, gli operatori economici sono tenuti a dedurre i vizi degli atti di gara, ancorché idonei a provocare l’esclusione dei concorrenti che li precedono in graduatoria, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza, o dalla conoscibilità con l’ordinaria diligenza. L’operatore collocatosi in posizione utile ma non aggiudicatario non può, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione ottenuto da altro concorrente, far valere vizi propri degli atti di gara ormai inoppugnabili nei confronti del soggetto cui è stata rinnovata l’aggiudicazione. È pertanto irricevibile il ricorso che, avverso la nuova aggiudicazione, riproponga censure relative all’offerta economica dell’aggiudicatario già conoscibili sin dalla pubblicazione degli atti di gara.
Il Fatto
La società terza classificata impugnava la determinazione con cui il Comune, in esecuzione di una sentenza che aveva annullato l’aggiudicazione al primo graduato, escludeva quest’ultimo e aggiudicava la gara al secondo classificato. La ricorrente, che aveva chiesto in autotutela l’esclusione della nuova aggiudicataria per la presunta incongruità dell’offerta economica, deduceva vizi concernenti la sovrastima dei ricavi rispetto alla base d’asta e al piano economico finanziario. Il Comune e la controinteressata eccepivano l’irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenza, essendo i vizi dedotti già desumibili dalla documentazione di gara pubblicata alla data della prima aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività, condividendo il principio per cui l’onere di impugnazione dei vizi degli atti di gara grava su tutti i concorrenti, anche su quelli graduati in posizioni ulteriori, qualora emergano vizi suscettibili di condurre all’esclusione delle imprese che li precedono in graduatoria. L’operatore rimasto in gara può invece far valere, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, solo i vizi propri della rinnovata aggiudicazione e non quelli degli atti precedenti, ormai inoppugnabili.
La Corte ha rilevato che l’interesse ad agire della ricorrente aveva acquisito carattere di attualità sin dalla pubblicazione degli esiti della gara, essendo da quel momento conoscibili sia l’aggiudicazione al primo classificato sia le criticità dell’offerta economica del secondo classificato. La ricorrente avrebbe quindi dovuto contestare tempestivamente, con un unico ricorso, tanto il vizio relativo all’ammissione del primo graduato quanto le irregolarità riguardanti la posizione dell’odierna aggiudicataria.
La circostanza che la ricorrente fosse venuta a conoscenza dell’offerta economica della controinteressata solo il 18 febbraio 2025, data di pubblicazione degli atti sul Portale Empulia, ha indotto il Collegio a far decorrere da tale data il termine di decadenza per l’impugnazione. Il gravame, incentrato fin dall’origine su aspetti di irregolarità dell’offerta economica e non su vizi autonomamente concernenti la rinnovata aggiudicazione, è stato pertanto dichiarato irricevibile.
La Corte ha infine evidenziato la funzione del termine di decadenza ridotto nella materia degli appalti, volta ad assicurare stabilità agli atti amministrativi e a scongiurare ricorsi a catena fondati su condotte opportunistiche dell’operatore classificatosi in posizione utile ma non vincente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.