Sollecita definizione del merito in luogo della tutela cautelare: insussistenza del fumus e fissazione dell’udienza pubblica (TAR Calabria n. 196 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale Amministrativo Regionale può omettere una pronuncia espressa sulla sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora quando ritenga che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. In tal caso, il giudice fissa l’udienza pubblica di discussione del ricorso, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare. Tale modalità di definizione dell’incidente cautelare presuppone una valutazione di non manifesta infondatezza del ricorso, ma non importa alcun anticipato giudizio sull’esito della controversia.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Reggio Calabria ha impugnato gli atti della procedura selettiva di progressione verticale in deroga tra le aree, riservata al personale interno, per la copertura di tredici posti nel profilo di Funzionario Amministrativo. Il ricorrente ha contestato, in particolare, la graduatoria finale approvata con determina dirigenziale e la successiva rettifica che, applicando il criterio dell’anzianità di servizio in caso di ex aequo, ha modificato l’ordine dei vincitori. Ha inoltre impugnato la nomina della commissione esaminatrice, i relativi verbali e la scheda individuale di valutazione, nella parte in cui non computava correttamente i titoli di responsabilità dichiarati, nonché il diniego di soccorso istruttorio opposto dall’amministrazione. Unitamente all’azione di annullamento, ha proposto domanda risarcitoria per perdita di chance e ha chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha esaminato la domanda cautelare in camera di consiglio, rilevando che le esigenze del ricorrente risultano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito. Il collegio ha pertanto ritenuto di non pronunciarsi espressamente sull’istanza di sospensione, disponendo la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso.
La scelta di fissare direttamente l’udienza di merito, in luogo dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza cautelare, costituisce una valutazione di idoneità della tutela cautelare atipica a garantire l’effettività della pronuncia. Il giudice ha ritenuto che l’interesse del ricorrente non richieda una misura cautelare urgente, potendo essere salvaguardato dalla rapida definizione del giudizio di merito.
Con riferimento alle spese della fase cautelare, il collegio ha disposto la compensazione, ravvisando la sussistenza dei presupposti. L’ordinanza non contiene un’espressa valutazione in ordine al fumus boni juris, ma la fissazione dell’udienza pubblica implica una delibazione di non manifesta infondatezza del ricorso.
La decisione si inserisce nel quadro dei poteri del giudice amministrativo in sede cautelare, che può modulare la tutela in relazione alle caratteristiche del caso concreto, anche prescindendo da una pronuncia immediata sull’istanza di sospensione quando la sollecita definizione del merito appaia sufficiente a garantire l’effettività della tutela.
L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 24 febbraio 2027, con termine ampio per consentire alle parti di completare l’istruttoria e di preparare le proprie difese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.